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TAR Veneto Sentenza del 9 aprile 2008 Illegittimo diniego di rinnovo permesso per reato di falso

TAR Veneto – Venezia – Sezione III – Sentenza n. 906 del 9 aprile 2008
E’ fondato il ricorso avverso diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, nonostante la pronuncia di revoca del permesso precedentemente concesso per reato di falso.
La mera produzione di documentazione falsa (quantunque basti a giustificare la revoca del permesso di soggiorno, laddove l’interessato non sia in grado di dimostrare di aver prodotto – nel periodo di riferimento – adeguato e lecito reddito), non è viceversa sufficiente per denegare – in presenza di determinate condizioni – il rinnovo del permesso di soggiorno.
In mancanza di una sentenza penale di condanna, l’unica conseguenza derivante dalla produzione di documentazione ritenuta falsa, in fase di rinnovo del permesso di soggiorno, è l’inutilizzabilità della stessa, fermo restando l’obbligo dell’amministrazione procedente di tenere conto, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, anche degli elementi sopraggiunti ex art. 5, 5 comma, del D.lgs. n. 286/1998 e, quindi, della documentazione comprovante l’attività lavorativa, diversa da quella considerata falsa, eventualmente esibita dal richiedente a seguito di preavviso di rigetto.
Nella fattispecie in esame, la documentazione ritenuta falsa non è stata prodotta a dimostrazione dell’attività lavorativa in sede di istanza di rinnovo del permesso di soggiorno oggetto del diniego, ma a corredo della precedente istanza di rinnovo. Non vi è dunque la sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto all’eliminazione dell’atto.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, costituito da:
Il Direttore di Sezione
Marco Buricelli  Presidente f.f.
Stefano Mielli   Referendario
Marina Perrelli             Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 457/2008 proposto da GHENAIET Redha, rappresentato e difeso dall’avv.to Igor Brunello con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054, come da mandato a margine del ricorso;
contro
l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Venezia, p.zza S. Marco n. 63;
per l’annullamento
del provvedimento cat. A.12./1007/Imm n. 357 del 19.8.2007, notificato l’8.1.2008, con cui il Questore della Provincia di Vicenza decretava la revoca e il contestuale rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente, nonché di ogni atto conseguente e/o presupposto anche se sconosciuto;
Visto il ricorso, notificato il 3.3.2008 e depositato presso la Segreteria il 10.3.2008, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, depositato il 22.3.2008;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 26 marzo 2008, convocata ai sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Referendario Marina Perrelli – l’avv.to Brunello per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato Muscarello per l’Amministrazione dell’Interno resistente;
Considerato che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ai sensi degli artt. 21, 11° comma, e 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, e queste non hanno espresso né rilievi o riserve;
Ritenuto che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare la sentenza nei seguenti termini.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto :
che il 24.7.2006 il permesso di soggiorno del ricorrente è scaduto e, a seguito dell’istanza di rinnovo presentata nella stessa data dal sig. Ghenaiet, è stato emesso il provvedimento di revoca del precedente permesso di soggiorno e di contestuale diniego di rinnovo, oggetto del presente giudizio;
che a corredo della predetta istanza il ricorrente ha prodotto copia del contratto di soggiorno a tempo indeterminato con la cooperativa Coopolis, nonché dichiarazione di assunzione del datore di lavoro, estratto del libro matricola e, successivamente, copia delle buste paga relative ai mesi da luglio 2006 ad ottobre 2006 ;
che il provvedimento impugnato si fonda sul presupposto che il ricorrente, in data 12.10.2004, per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, presentava documentazione falsa, avendo dichiarato – quanto al requisito dell’attività lavorativa – di essere iscritto nel libro soci della piccola società cooperativa a r.l. “ADAM” dal 20.7.2004 (comprovando tale affermazione mediante una dichiarazione rilasciata dalla detta cooperativa e la copia di una pagina del libro matricola del personale), laddove la Questura di Padova rendeva noto che Salama Fouad, legale rappresentante della società cooperativa “ADAM”, era stato indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova per i reati di cui agli artt. 485 e 489 c.p. e agli artt. 5, comma 8° bis, e 12 del T.U. n. 286/98, per aver fornito, previo pagamento, a 163 cittadini extracomunitari documentazione attestante l’esistenza di un rapporto di lavoro al fine di far loro ottenere il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno;
che per il reato di falso non solo non è stata emessa nei confronti del ricorrente nessuna sentenza di condanna, anche non definitiva, ma non risulta che lo stesso sia stato neppure indagato;
che come questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire in precedenti decisioni (cfr. TAR Veneto, sezione III, n. 3177/2007; n. 3178/2007; n. 2588/2007; 626/2008), la mera produzione di documentazione falsa (quantunque basti a giustificare la revoca del permesso di soggiorno, laddove l’interessato non sia in grado di dimostrare di aver prodotto – nel periodo di riferimento – adeguato e lecito reddito), non è viceversa sufficiente per denegare – in presenza di determinate condizioni – il rinnovo del permesso di soggiorno;
che detto diniego non può farsi derivare né dalla disposizione di cui all’art. 4, 2 °comma, del D.lgs. n. 286/1998, in quanto trattasi di norma (introdotta con la riforma di cui alla legge n. 189/2002) di natura sanzionatoria (quindi a fattispecie esclusiva) riferita soltanto al visto e non estensibile anche al rinnovo, né dalla previsione di automatica decadenza di cui all’art. 2, 2° comma, del D.P.R. n. 394/1999, concernente espressamente i soli “stati, fatti e qualità personali…documentati mediante certificati ed attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero”;
che, quindi, ad avviso di questo Tribunale, in mancanza di una sentenza penale di condanna, l’unica conseguenza derivante dalla produzione di documentazione ritenuta falsa, in fase di rinnovo del permesso di soggiorno, è l’inutilizzabilità della stessa, fermo restando l’obbligo dell’amministrazione procedente di tenere conto, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, anche degli elementi sopraggiunti ex art. 5, 5 comma, del D.lgs. n. 286/1998 e, quindi, della documentazione comprovante l’attività lavorativa, diversa da quella considerata falsa, eventualmente esibita dal richiedente a seguito di preavviso di rigetto(cfr. TAR Veneto, sezione III, n. 1377/2007; n. 1378/2007; n. 2588/2007; 626/2008);
che nella fattispecie in esame la documentazione ritenuta falsa non è stata prodotta a dimostrazione dell’attività lavorativa in sede di istanza di rinnovo del permesso di soggiorno oggetto del diniego, ma a corredo della precedente istanza di rinnovo (rinnovo ottenuto il 7.10.2004 e scaduto il 24.7.2006);
che per quanto concerne la revoca del precedente permesso di soggiorno il Collegio ritiene necessario, in via preliminare, precisare che nel caso di specie si verte in un’ipotesi di annullamento dell’atto con effetto ex tunc, poiché la revoca ha effetto ex nunc ed elimina l’atto solo a partire dal momento in cui essa viene pronunciata (il precedente permesso di soggiorno alla data del provvedimento impugnato aveva già esaurito i suoi effetti);
che, tanto premesso, risulta quindi fondata la censura relativa alla omessa motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto all’eliminazione dell’atto, come stabilito dall’art. 21 nonies  della legge n. 241/1990, novellata dalla legge n. 15/2005;
 che, inoltre, in ordine al diniego di rinnovo di permesso di soggiorno nel provvedimento impugnato nulla viene detto in ordine alla validità della documentazione comprovante l’esistenza dei requisiti posti a fondamento della relativa istanza, mentre, a parere del Collegio, i fatti documentati dal ricorrente avrebbero dovuto condurre la P.A. a verificare se (a prescindere da quanto falsamente attestato in ordine al requisito dell’attività lavorativa svolta per la cooperativa ADAM) fossero effettivamente sopraggiunti “nuovi elementi” che consentono il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5, 5° comma, T.U. n. 286/1998;
che, quindi, il ricorso è meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e dichiarazione dell’obbligo per l’Amministrazione, di rideterminarsi sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione, tenendo conto delle motivazioni della presente decisione e della documentazione prodotta dall’interessato.
Appaiono sussistere giustificati motivi, in regione della novità delle questioni giuridiche trattate, per compensare integralmente tra le parti le  spese.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2008.
Il Presidente       L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione

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