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Cassazione: stop ai ricongiungimenti familiari facili

Espulso extracomunitario sposato con italiano senza vera convivenza

Roma, 27 luglio 2010 – Dalla Cassazione arriva uno stop ai ricongiungimenti familiari facili. L’ extracomunitario sposato con un italiano, che non abbia ancora ottenuto la Carta di soggiorno deve effettivamente convivere con il coniuge per ottenere il permesso di soggiorno regolato dalla Bossi-Fini. 

Lo afferma la Corte di cassazione nella sentenza 17346 del 23 luglio 2010, respingendo il ricorso di un cittadino marocchino sposato con un una donna italiana contro la decisione con cui il Tribunale di Ravenna aveva confermato il diniego della questura alla sua richiesta di permesso di soggiorno per "coesione" familiare.

I giudici di merito avevano respinto la sua opposizione al decreto della questura in quanto l`extracomunitario non risultava convivere con la moglie italiana, emergendo anzi elementi che sembravano smentirlo. L’immigrato ha fatto ricorso in cassazione, affermando che in realtà la convivenza, in seguito all’entrata in vigore delle nuove norme contenute nel d.lgs. 30/2007, non era più un requisito indispensabile ai fini del rilascio della Carta di soggiorno, come invece era previsto dal testo unico sull`immigrazione dopo l`introduzione della Bossi-Fini.

La prima sezione civile della Suprema Corte ha invece respinto la sua tesi difensiva, specificando che " il diritto all`ingresso, alla circolazione ed al soggiorno per i familiari dei cittadini comunitari deroga alla disciplina del t.u. le sole volte in cui l`extra comunitario familiare del cittadino abbia ottenuto titoli che lo abilitano al soggiorno in Italia come in tutti i Paesi membri dell`Unione". L’extracomunitario coniugato con un italiano, trascorsi i primi tre mesi di soggiorno "informale", deve quindi richiedere la Carta di soggiorno, in forza della legge italiana, che richiede la sussistenza di una convivenza effettiva tra i coniugi. Fonte Apcom.

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