Dichiarato illegittimo l’articolo 80 della legge 338 del 2000 Roma, 31 maggio 2010 – Sull’assegno di invalidità non possono esserci disparita’ di trattamento tra cittadini e stranieri che soggiornano regolarmente in Italia. Perche’ non e’ una erogazione destinata ad un minor reddito legato alle condizioni soggettive ma punta a fornire un minimo di sostentamento finalizzato ad assicurare la sopravvivenza. E perche’ e’ uno dei trattamenti previdenziali che costituiscono diritti soggettivi.
Parola della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l’articolo 80 della legge 338 del 2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarita’ della carta di soggiorno la concessione dell’ assegno mensile agli stranieri regolari.
Nel febbraio 2009 la Corte di Appello di Torino aveva sollevato la questione, prendendo spunto dal caso di una donna romena, munita del permesso di soggiorno e iscritta nelle liste speciali di collocamento dal 2005, alla quale l’ assegno di invalidita’ era stato negato perche’ non aveva la carta di soggiorno. Il tribunale aveva accolto la richiesta solo a partire dal 1 gennaio 2007, data di ingresso della Romania nella Unione europea, ma non per il periodo precedente. La donna ha fatto ricorso sostenendo che la sentenza contrastava con la Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, in particolare con l’ articolo 14 che vieta trattamenti discriminatori.
L’ Inps e la Presidenza del Consiglio si sono costituiti nel giudizio davanti alla Consulta, chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile o infondata. E la Consulta ha accolto le ragioni del ricorso. Non solo. Ricordando di essersi espressa nella stessa direzione anche in tema di indennita’ di accompagnamento e di pensione di inabilita’, ha spiegato che la disparita’ di trattamento comporta la violazione dell’ articolo 117 della Costituzione in riferimento alle previsioni della Convenzione dei diritti dell’ Uomo.
La Corte ha ribadito che una volta che il diritto a soggiornare in modo non episodico e di breve durata non sia in discussione ”non si possono discriminare gli stranieri , stabilendo nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini”.