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Kebab libero. L’ Antitrust boccia le restrizioni sui negozi etnici

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro divieti e limitazioni imposte in quattro comuni lombardi guidati dalla Lega. “Contrari alla libera concorrenza, penalizzano i consumatori”

Roma – 21 settembre 2012 – Razzismo a parte, impedire o limitare l’apertura di kebabberie, phone center e money transfer, attività spesso gestite da immigrati, è contrario alla libera concorrenza. Quindi, non si può fare.

Prima che la Regione Lombardia approvasse la cosiddetta Legge  Harlem, fortemente voluta dalla Lega Nord e attualmente al vaglio della Corte Costituzionale, alcune volenterose amministrazioni locali si erano già date da fare per impedire il proliferare di negozi etnici. È successo ad esempio a Bregnano, Roverello Porro, Ceriano Laghetto e Capriate san Gervasio, comuni sparsi tra le province di Como, Brianza e Bergamo.

Tra il 2009 e il 2010, le amministrazioni leghiste di questi quattro paesi hanno varato altrettante delibere, quasi identiche tra loro, dedicate a “kebap e simili, centri di telefonia internazionale e simili, centri di trasferimento di denaro”. Dicono che in alcuni quartieri non possono aprire attività di quel tipo e che negli altri serve un’autorizzazione del Comune.

A smontarle ci ha pensato l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con quattro pareri pubblicati qualche giorno fa sul suo bollettino. C’è scritto che quelle regole si traducono di fatto in “una programmazione quantitativa dell’offerta, in contrasto con le esigenze di salvaguardia della concorrenza” e a farne le spese sono i consumatori “con una riduzione degli operatori e il conseguente aumento del prezzo finale, cui non corrisponde un incremento della qualità degli stessi”.

Gli esperti dell’Antitrust sottolineano che nelle delibere non si dimostra come le kebbabberie potrebbero nuocere a viabilità e vivibilità più di altre attività di somministrazione di alimenti e bevande. Spiegano poi che i phone center possono essere regolamentati solo in base ad “esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell’ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali”, mentre per money transfer l’unico adempimento richiesto è l’iscrizione in un apposito elenco.

Bocciata anche la “procedura negoziale” con cui il Comune autorizza l’apertura in alcune zone. “Oltre a costituire una barriera all’ingresso di nuovi operatori, può comportare una discriminazione tra di essi, considerata la discrezionalità di tale procedura caratterizzata da criteri eterogenei e non trasparenti”.
In conclusione, l’Autorità ritiene che le delibere sono “in contrasto con i principi concorrenziali e con la disciplina nazionale di liberalizzazione, e ne auspica una profonda revisione da parte degli organi competenti”.

Elvio Pasca

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