In vigore le nuove regole previste dalla riforma del Lavoro. Nelle liste di collocamento per almeno dodici mesi e comunque per tutta la durata degli ammortizzatori sociali
Roma – 18 luglio 2012 – Gli immigrati che hanno perso il lavoro ora hanno più tempo per trovarne un altro prima di perdere il diritto a soggiornare in Italia. Un paracadute per salvarsi dall’irregolarità mentre la crisi colpisce duramente l’occupazione, anche straniera.
È scritto nelle “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (Legge 92/2012)”, pubblicate il 3 luglio in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi. Tra le tante novità, ce n’è anche una che modifica il Testo Unico sull’Immigrazione, tutelando i disoccupati stranieri.
Dice che chi ha perso il lavoro, per dimissioni o per licenziamento, può rimanere iscritto alle liste di collocamento, e quindi avere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, almeno per un anno (oggi il limite è di sei mesi) e comunque per tutta la durata di eventuali ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione. Scaduto quel periodo, potrà soggiornare regolarmente in Italia solo chi dimostra di avere un reddito, proveniente da fonti lecite, sufficiente a mantenersi, calcolo in cui andrà considerato anche il reddito complessivo dei familiari conviventi.
Il ministero dell’Interno ha già informato della novità tutte le Questure, spiegando i dettagli in questa circolare.
Elvio Pasca
LEGGE 28 giugno 2012, n. 92
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
Articolo 4, comma 30
All’articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b)».