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Sì alla regolarizzazione anche con la doppia espulsione

Il Consiglio di Stato: “Una condanna per non aver lasciato l’Italia non è un motivo ostativo”. Merito della Direttiva Rimpatri

Roma – 11 maggio 2011 – Anche chi è stato condannato per non aver obbedito a un ordine di espulsione ha diritto a essere regolarizzato.  La querelle che va avanti dall’inizio dell’emersione di colf e badanti ha trovato finalmente un punto fermo  grazie a una sentenza emessa ieri dal Consiglio di Stato, il massimo organo della giustizia amministrativa.

 

La legge che nel 2009 ha dato il via alla regolarizzazione dei lavoratori domestici era chiara sul fatto che una semplice vecchia espulsione non fosse d’ostacolo a mettersi in tasca il permesso di soggiorno. Non parlava però espressamente  di chi, già espulso, era stato sorpreso di nuovo sul territorio  italiano, quindi arrestato, condannato e di nuovo espulso, come previsto dal Testo Unico sull’Immigrazione (art.14 comma 5 ter Dlgs 286/1998).

In questi casi, alcune Questure autorizzavano comunque la regolarizzazione, altre invece la bloccavano e procedevano a una nuova espulsione, fino a quando, a marzo del 2010, una circolare del capo della Polizia Antonio Manganelli ha esteso a tutta Italia la linea dura. Diversi tribunali ed esperti hanno però sconfessato quell’interpretazione, finchè la decisione non è stata rimessa all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

Dopo una prima sentenza che non entrava nel merito della questione, ieri il Consiglio di Stato ha stabilito definitivamente che una condanna per non aver obbedito a un’espulsione (art. 14, comma 5-ter Dlgs 286/1998) non impedisce la regolarizzazione. Quel reato, hanno spiegato i giudici, praticamente non esiste più, dal momento che è in contrasto con la direttiva europea sui rimpatri, come sancito recentemente dalla Corte di Giustizia dell’Ue.

“L’entrata in vigore della normativa comunitaria – scrivono i giudici – ha prodotto l’abolizione del reato” che commetteva chi rimaneva in Italia dopo un’espulsione, con “effetto retroattivo”. Questa retroattività ha effetto anche “sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato”.

Elvio Pasca

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La sentenza del Consiglio di Stato

 

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