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Accordo di integrazione e permesso a punti. Partono le verifiche

Dopo due anni dall’ingresso in Italia, gli immigrati devono dimostrare di aver rispettato gli impegni e di conoscere italiano e cultura civica. Convocazioni e test agli Sportelli Unici per l'Immigrazione

Roma – 7 marzo 2014 – Hai imparato l’italiano? Conosci le basi dell’ordinamento della Repubblica Italiana? Mandi i tuoi figli a scuola? Nessun problema con la giustizia?… Per migliaia di cittadini stranieri entrati in Italia dal 10 marzo 2012 in poi  in poi arriva il momento della verifica.

Passati due anni dalla sottoscrizione dell’accordo di integrazione  dovranno dimostrare se hanno mantenuto gli impegni presi al momento della firma. E se hanno abbastanza punti per rimanere in Italia.

Sono partiti da 16 punti, che aumentano o diminuiscono in base al comportamento di ognuno. Se dopo due anni sono diventati 30 e si conoscono la lingua italiana e le basi della nostra cultura civica, l’accordo si considera rispettato. Chi si ferma tra 1 e 29 punti ha un anno di tempo per recuperare, ma quando i punti sono 0 o meno scatta l’espulsione.

Gli Sportelli Unici per l’Immigrazione chiederanno agli interessati di presentare la documentazione che attesti i progressi fatti, come ad esempio l’attestato di frequenza di un corso di lingua italiana o di educazione civica o la registrazione di un contratto d’affitto, che fa guadagnare punti. Intanto verificheranno se a loro carico risultano condanne, arresti o sanzioni che fanno perdere punti.

Chi non ha documenti relativi alla conoscenza dell’italiano e della cultura civica potrà chiedere allo Sportello Unico per l’immigrazione di sostenere un test. Dovrà prenotarlo online, all’indirizzo http://accordointegrazione.dlci.interno.it.

Gli stranieri interessati alla verifica fino alla fine di dicembre sono circa 26 mila. Relativamente pochi. Pesa il drastico calo degli ingressi per lavoro  in Italia negli ultimi due anni, ma anche il fatto che chi è arrivato per motivi familiari, anche se arriva a 0 punti, non è espellibile e quindi il suo accordo di integrazione non verrà verificato.

Elvio Pasca

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Ministero dell’Interno: Circolare n. 824 del 10 febbraio 2014. DPR 14/09/2011 n. 179 recante "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo integrazione tra lo straniero e lo stato a norma dell'art. 4 bis, comma 2 del Testo Unico sull'Immigrazione2. Indicazioni operative per la verifica dell'accordo

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