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Alunni stranieri, docenti dedicati e corsi di potenziamento dell’italiano: le misure per l’integrazione scolastica previste dal DL 71/2024

Roma, 5 giugno 2024 – Docenti di italiano dedicati nelle classi dove almeno il 20% degli alunni sono stranieri iscritti per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e privi delle competenze linguistiche di base. Ma anche corsi extracurriculari di potenziamento della lingua italiana finanziati dal “PN Scuola e competenze 2021-2027” e collaborazioni tra scuole e Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti (CPIA) per accertare le competenze liguistiche e per predisporre piani didattici personalizzati.

Tutte novità in arrivo il prossimo anno scolastico, previste dal Decreto Legge 71/2024, “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”, pubblicato il 31 maggio in Gazzetta Ufficiale. Di seguito, il testo dell’articolo dedicato alle “misure per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri”.

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2024, n. 71 Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. 

Art.11
Misure per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri

1. Con il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui all’articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, puo’ essere disposta l’assegnazione di un docente dedicato all’insegnamento dell’italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell’istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante dall’applicazione del presente comma. L’assegnazione dei docenti di cui al primo periodo e’ disposta a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026.

2. Ai fini dell’accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso in lingua italiana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonche’ per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attivita’ di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilita’ del predetto Programma. La partecipazione alle attivita’ di cui al presente comma e’ riservata alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni stranieri, che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, definiti con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, con il quale sono individuate, altresi’, le modalita’ di partecipazione al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027» sulla base delle risorse disponibili di cui al primo periodo.

4. All’articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la lettera b-bis), e’ aggiunta la seguente: «b-ter) sono definiti il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.».

FONTE NEWS: Integrazione Migranti

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