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Alunni stranieri. Il Ministero si corregge: “Il permesso di soggiorno non serve”

Modificate le Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione. Le segreterie non dovranno più chiedere il documento al momento dell’iscrizione. "L’Irregolarità non influisce sull’esercizio del diritto all’istruzione"

Roma -21 maggio 2014 – Per iscriversi a scuola non serve il permesso di soggiorno. Lo dice la legge e ora anche il ministero dell’Istruzione.

Da Viale Trastevere è arrivata ieri un’invocata modifica delle Linee guida per l’accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri pubblicate lo scorso febbraio, che così com’erano rischiavano di tenere ingiustamente lontani dai banchi i figli degli immigrati irregolari.

Descrivendo la procedura per l’iscrizione a scuola, le Linee Guida dicevano infatti che la segreteria scolastica deve richiedere alla famiglia anche “permesso di soggiorno e documenti anagrafici”, salvo poi specificare che si poteva procedere con l’’iscrizione anche in mancanza del permesso.

Il Testo Unico sull’Immigrazione, però, specifica che per l’iscrizione alla scuola dell’obbligo non si deve esibire il permesso di soggiorno, una  norma che tutela il diritto all’istruzione. Questo prevale sulla necessità di contrastare l’immigrazione irregolare.

Nelle Linee Guide era perciò prevista una richiesta illegittima. Secondo l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, che aveva sollevato il caso, si profilava anche una prassi discriminatoria, irragionevole e dannosa, di qui la richiesta al Ministero dell’Istruzione di modificare quel passaggio.

La risposta di viale Trastevere non si è fatta attendere. Ieri la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione ha diffuso un avviso che correggere le Linee Guida, eliminando la richiesta del permesso di soggiorno. Eccolo:

“A seguito di una rilettura delle Linee Guida per l’accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri  in data 19 febbraio 2014 si rappresenta la necessità di sostituire il punto 2.2 di pag. 10 relativamente Alla voce “Permesso di soggiorno e documenti anagrafici” con il seguente articolato: “Documenti anagrafici. In mancanza di documenti la scuola iscrive comunque il minore straniero poiché tale situazione non influisce sull’esercizio del diritto all’istruzione”.

Elvio Pasca
 

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