Il governo ha confermato gli importi e i requisiti di reddito dello scorso anno. Spettano a italiani e stranieri
Roma – 15 febbraio 2016 – Tutto come lo scorso anno. Nel 2016 non cambiano l’assegno per i nuclei familiari numerosi e l’assegno di maternità, aiuti destinati dai Comuni alle famiglie italiane e straniere più bisognose.
Importi massimi e requisiti di reddito possono aumentare di anno in anno in base all’andamento dei prezzi e quindi del costo della vita. Lo scorso anno però l’Istat ha registrato una variazione negativa, -0,1%, perciò la presidenza del Consiglio ha comunicato che nel 2016 restano validi gli stessi valori del 2015.
L’ assegno di maternità per il 2016, destinato alle neo mamme per nascite, adozioni e affidamenti preadottivi verificatisi quest’anno, avrà quindi un importo massimo di € 338,89 euro al mese, per cinque mensilità. Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) è pari a 16.954,95 euro.
Possono chiederlo le cittadine italiane, dell’Unione Europea, e di Paesi extracomunitari (vedi avanti) che non percepiscono altri trattamenti previdenziali. La domanda di presenta al Comune di residenza entro sei mesi dal parto o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o avuto in affidamento.
L’assegno per il nucleo familiare, destinato a famiglie con almeno 3 figli minori, avrà invece nel 2016 un importo massimo di € 141,30 euro al mese per 13 mensilità. L’Isee di riferimento è di € 8.555,99.
Il nucleo familiare può essere composto da cittadini italiani, dell’Unione Europea o di Paesi extracomunitari (vedi avanti). Anche in questo caso la domanda si presenta in Comune, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si chiede l’assegno.
Attenzione: ai cittadini extracomunitari, l’Inps (che paga materialmente entrambi gli assegni) continua a chiedere il permesso ce soggiornanti di lungo periodo (la cosiddetta carta di soggiorno). In realtà una direttiva europea già applicabile (2011/98) estende questo tipo di sussidi a tutti gli stranieri titolari di un “semplice” permesso di soggiorno valido per lavorare. Questi ultimi potranno comunque presentare domanda, ma se l’Inps la boccerà saranno costretti a rivolgersi a un tribunale per far valere i loro diritti.
Stranieriinitalia.it
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
COMUNICATO
Rivalutazione, per l’anno 2016, della misura e dei requisiti
economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e
dell’assegno di maternita’. (16A01127)
(GU n.35 del 12-2-2016)
La variazione nella media 2015 dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le
esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi
per l’anno 2016 ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159
(assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternita’) e’
pari a – 0,1 per cento (Comunicato ufficiale dell’ISTAT del 15
gennaio 2016).
L’articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
stabilisce che «con riferimento alle prestazioni previdenziali e
assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di
adeguamento corrispondente alla variazione che si determina
rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il
mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio
relativo all’anno precedente non puo’ essere inferiore a zero».
Pertanto, restano fermi per l’anno 2016 la misura e i requisiti
economici dell’assegno al nucleo familiare numeroso e dell’assegno di
maternita’ di cui al Comunicato del Dipartimento per le politiche
della Famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo
2015.