Confermati i importi e requisiti degli scorsi anni, perchè il costo della vita non è aumentato. Possono averli italiani, comunitari e stranieri, anche se l’Inps continua a chiedere la carta di soggiorno
Roma – 27 febbraio 2017 – Anche quest’anno non cambiano l’assegno per i nuclei familiari numerosi e l’assegno di maternità, aiuti destinati dai Comuni alle famiglie italiane e straniere più bisognose.
Importi e requisiti vengono rivalutati in base al costo della vita, che è legato all’andamento dei prezzi. La crisi economica ha però prodotto una stagnazione e, in presenza di una variazione negativa (-0,1%), le legge prevede che tutto resti tale e quale. Un comunicato della Presidenza del Consiglio ha quindi confermato per il 2017 i valori già previsti per il 2015 e il 2016.
L’ assegno di maternità per il 2017, destinato alle neo mamme per nascite, adozioni e affidamenti preadottivi verificatisi quest’anno, avrà un importo massimo di € 338,89 euro al mese, per cinque mensilità. Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) è pari a 16.954,95 euro.
Possono chiederlo le cittadine italiane, dell’Unione Europea, e di Paesi extracomunitari (vedi avanti) che non percepiscono altri trattamenti previdenziali. La domanda di presenta al Comune di residenza entro sei mesi dal parto o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o avuto in affidamento.
L’assegno per il nucleo familiare, destinato a famiglie con almeno 3 figli minori, avrà invece nel 2017 un importo massimo di 141,30 euro al mese per 13 mensilità. L’Isee di riferimento è di 8.555,99 euro.
Il nucleo familiare può essere composto da cittadini italiani, dell’Unione Europea o di Paesi extracomunitari (vedi avanti). Anche in questo caso la domanda si presenta in Comune, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si chiede l’assegno.
Attenzione: alle cittadine e ai cittadini extracomunitari, l’Inps (che paga materialmente entrambi gli assegni) continua a chiedere il permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo (la cosiddetta carta di soggiorno). In realtà una direttiva europea già applicabile (2011/98) estende questo tipo di sussidi a tutti gli stranieri titolari di un “semplice” permesso di soggiorno valido per lavorare. Questi ultimi potranno comunque presentare domanda, ma se l’Inps la boccerà saranno costretti a rivolgersi a un tribunale per far valere i loro diritti.
Stranieriinitalia.it
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA COMUNICATO
Rivalutazione, per l’anno 2017, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternita’. (17A01419) (GU Serie Generale n.47 del 25-2-2017)
La variazione nella media 2016 dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le
esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi
per l’anno 2017 ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159
(assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternita’) e’
pari a – 0,1 per cento (Comunicato ufficiale dell’ISTAT del 16
gennaio 2017).
L’art. 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
stabilisce che «con riferimento alle prestazioni previdenziali e
assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di
adeguamento corrispondente alla variazione che si determina
rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il
mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio
relativo all’anno precedente non puo’ essere inferiore a zero».
Pertanto, cosi’ come accaduto nell’anno 2016, restano fermi anche
per l’anno 2017 la misura e i requisiti economici dell’assegno al
nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternita’ di cui al
comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015.