Roma, 21 maggio 2026 – L’INPS ha fornito nuove indicazioni sull’accesso all’Assegno di Inclusione per cittadine e cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”. La misura riguarda, in particolare, le persone vittime di violenza, grave sfruttamento, violenza domestica, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, come previsto dagli articoli 18, 18-bis e 18-ter del Testo Unico Immigrazione. Le istruzioni sono contenute nella circolare INPS n. 58 del 20 maggio 2026, richiamata dal portale Integrazione Migranti.
La novità è rilevante perché riconosce una forma di sostegno economico a persone che si trovano spesso in condizioni di particolare vulnerabilità, anche quando non possiedono i requisiti ordinari richiesti per l’accesso all’ADI. Secondo quanto chiarito dall’Istituto, per questa categoria non sono richiesti i requisiti di cittadinanza, soggiorno, residenza, reddito e patrimonio normalmente previsti per l’Assegno di Inclusione.
L’intervento riguarda quindi una platea specifica: stranieri titolari di permessi per “casi speciali” rilasciati nell’ambito dei percorsi di protezione previsti per chi denuncia o emerge da situazioni di sfruttamento, tratta, violenza domestica o caporalato. Si tratta di persone per le quali il permesso di soggiorno non ha soltanto una funzione amministrativa, ma rappresenta anche uno strumento di tutela e di possibile uscita da condizioni di abuso.
La circolare specifica anche le modalità di calcolo dell’importo e la durata della prestazione. In particolare, la durata dell’ADI non potrà superare quella del permesso di soggiorno per “casi speciali”. In caso di rinnovo o conversione del permesso, la posizione del beneficiario dovrà quindi essere aggiornata secondo il nuovo status.
Per presentare la domanda, il modello è in fase di implementazione. La richiesta dovrà essere inoltrata direttamente dagli interessati attraverso il sito dell’INPS, accedendo con identità digitale, quindi SPID almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi o Carta d’Identità Elettronica di livello 3. In alternativa, sarà possibile rivolgersi a patronati e Centri di Assistenza Fiscale.
L’Assegno di Inclusione, introdotto come misura nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, viene normalmente erogato su base mensile attraverso la Carta ADI. Per la disciplina ordinaria, il beneficio ha una durata massima di 18 mesi ed è rinnovabile per ulteriori periodi di 12 mesi. Nel caso dei titolari di permesso per “casi speciali”, però, la durata resta collegata alla validità del permesso stesso.
La misura si inserisce in un quadro più ampio di protezione delle vittime di sfruttamento e violenza. L’obiettivo è evitare che la fuoriuscita da situazioni di abuso resti priva di un sostegno materiale concreto, soprattutto nei momenti più delicati del percorso di autonomia. Per molte persone, infatti, la possibilità di accedere a un contributo economico può rappresentare un passaggio decisivo per sottrarsi a reti di sfruttamento, ricatti familiari o dipendenza economica dagli autori delle violenze.
Resta centrale il ruolo degli operatori territoriali, dei patronati, dei CAF e degli enti che seguono i percorsi di protezione, chiamati a informare correttamente i potenziali beneficiari e ad accompagnarli nella presentazione della domanda. La circolare INPS chiarisce il quadro operativo, ma la reale efficacia della misura dipenderà anche dalla capacità di renderla accessibile a persone che spesso vivono condizioni di isolamento, fragilità linguistica o scarsa conoscenza dei propri diritti.


