Roma, 10 marzo 2023 – La circolare INPS 8 marzo 2023, n. 26 comunica gli importi e i limiti di reddito per il 2023 relativi all’Assegno di maternità concesso dai Comuni, aggiornato in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari all’8,1%.
La circolare, inoltre, ricorda che dal 1° marzo 2022 è stato abrogato l’articolo 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448, che istitutiva l’Assegno per il Nucleo Familiare concesso dai Comuni.
L’importo dell’assegno mensile di maternità, che spetta per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari a 383,46 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.917,30 euro.
Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari a 19.185,13 euro.