Roma – 28 agosto 2013 – L’assegno per le famiglie numerose concesso dai Comuni spetta anche ai cittadini stranieri, purchè abbiano in tasca il permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo, cioè la cosiddetta carta di soggiorno.
I tribunali italiani lo sostengono da anni, ma l’Inps, che versa l’assegno, continuava a negarlo, tanto che all’inizio di quest’anno l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani aveva chiesto al governo di fare chiarezza. Ora a dire una parola definitiva in favore degli immigrati è la legge europea 2013, la stessa che ha aperto agli stranieri l’accesso ai posti della pubblica amministrazione.
L’articolo 13 della nuova legge, che entrerà in vigore il 4 settembre, è chiaro. Stabilisce che l’”assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori”, spetta, oltre che ai cittadini italiani e comunitari, anche ai “cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo”. Per questo scopo, vengono stanziati 15,71 milioni di euro fino alla fine del 2013, e 31,41 milioni di euro a decorrere dal 2014.
L’importo dell’assegno varia in base al numero di componenti e al reddito delle famiglie e viene rivalutato ogni anno in base al costo della vita. Quest’anno è al massimo di 139,49 euro al mese per tredici mensilità. La domanda va presentata al Comune di residenza.
Prevedibili le sparate anti immigrati che questa novità si porterà dietro. Se serve a qualcosa, leghisti & co. sappiano che anche stavolta la legislazione italiana si è dovuto adeguare a una direttiva europea (2003/109/CE) che assicura agli stranieri che hanno la carta di soggiorno parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali. A Bruxelles era stata già avviata una procedura di infrazione.
EP
LEGGE 6 agosto 2013, n. 97
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. (13G00138) (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/2013
Art. 13
Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva
2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che
siano soggiornanti di lungo periodo. Procedura di infrazione
2013/4009.
1. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
le parole: «cittadini italiani residenti» sono sostituite dalle
seguenti: «cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da
cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
nonche' dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in
15,71 milioni di euro per il periodo dal 1o luglio 2013 al 31dicembre
2013 e in 31,41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si
provvede:
a) quanto a 15,71 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sulle
risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183;
b) quanto a 4,41 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla
quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede ad
effettuare il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti
dall'attuazione delle misure di cui al comma 1 e riferisce in merito
al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio
decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio,
delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione
vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese
rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.