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Detenuti stranieri. “Carceri italiane inadeguate, ecco lo statuto dei diritti”

Il rapporto dell'associazione Antigone sui 17 mila immigrati dietro le sbarre, il 33% della popolazione carceraria. "Oggi le norme sono tarate su un detenuto tipo italiano"

Roma – 3 febbraio 2015 – Alla fine del 2014 i detenuti stranieri nelle carceri italiane erano 17.462, il 32,56% del totale. Un calo significativo, se si considera il 37% registrato nel 2009, ma la tendenza potrebbe invertirsi, perché “non è stata adottata una strategia penale diretta a redistribuire il peso delle iniquità sociali. Quando a decidere è il caso e non un piano ben determinato il rischio è che in breve tempo si torni al passato".

Il dossier  “Detenuti Stranieri in Italia”, scritto dal presidente dell'associazione Antigone Patrizio Gonnella e presentato oggi a Roma, non fotografa solo dettagliatamente uno stato di fatto, ma denuncia l'inadeguatezza dei nostri sistemi penale e carcerario nei confronti degli immigrati, che spesso si traduce in una violazione di diritti.

Tra la altre cose, Gonnella propone uno Statuto dei detenuti stranieri in Italia, che trovate qui di seguito. É un elenco, spiega il presidente di Antigone, che “contiene proposte di cambiamento legislativo e regolamentare, alcune delle quali hanno una valenza generale ma un impatto maggiore sulla detenzione straniera” ed  “evidenzia l‟incompletezza della legislazione interna ancora troppo centrata sull'idea di un detenuto tipo che è italiano”.

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Detenuti stranieri in Italia. Norme, numeri e diritti. Sintesi. Tabelle.

"Lo statuto dei diritti dei detenuti stranieri in Italia

1. Eliminare tutte le forme di espulsione giudiziaria o amministrativa automatica a fine pena per il detenuto straniero.
2. Cancellare dall‟ordinamento giuridico l‟espulsione quale misura di sicurezza.
3. Inserire nel codice di procedura penale una norma che preveda il divieto di trasferimento della persona da noi detenuta verso paesi dove vi sia il rischio di sottoposizione a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. I giudici devono tenere conto delle sentenze degli organismi di giustizia sovranazionali, dei rapporti delle organizzazioni internazionali intergovernative e delle segnalazioni delle organizzazioni non governative.
4.Inserire nel sistema procedurale italiano il principio del favor rei, secondo il quale nessuno deve essere soggetto in Italia a una sanzione o una misura alternativa più afflittiva rispetto a quella del Paese di provenienza.
5.Inserire nell'ordinamento penitenziario una norma dedicata interamente ai detenuti stranieri recependo i contenuti della Raccomandazione del 2012 del Consiglio d'Europa.
6.Estendere con apposita legge alle camere di sicurezza le regole sulla disciplina di vita interna alle carceri quanto meno nella parte relativa alla salute, all'igiene, ai pasti, agli spazi, alle visite, ai rapporti con i difensori con una clausola finale che affermi come mai quella detenzione, seppur breve, debba avvenire comprimendo o calpestando la dignità umana.
7.Assumere con concorso pubblico interpreti e traduttori dalle varie lingue in numero sufficiente affinché possano operare in ogni istituto penitenziario.
8.Inserire la lingua inglese fra le materie d‟esame per l‟accesso ai vari ruoli della carriera penitenziaria e del servizio medico.
9.Prevedere che l‟insegnamento della legislazione interna e internazionale sugli stranieri in vigore, compresa la raccomandazione europea del 2012, e delle lingue più parlate dai detenuti facciano parte dei programmi di aggiornamento professionale e formazione continua.
10.Redigere un piano annuale che tenga conto dei bisogni formativi di chi è impegnato professionalmente con la popolazione detenuta straniera.
11.Inserire nell‟ordinamento una norma che riprenda quanto affermato all‟articolo 4 delle Regole Penitenziarie Europee ovvero che la mancanza di risorse non può mai essere causa di giustificazione per la violazione dei diritti umani delle persone detenute, nazionali o straniere.
12.Codificare nuove pene e misure alternative di tipo non detentivo, quali ad esempio quelle consistenti in attività socialmente utili da svolgersi nel fine settimana in modo da non interrompere le normali attività di lavoro o studio.
13.Organizzare nelle case di reclusione corsi di educazione interculturale diretti alla conoscenza delle culture nazionali, religiose, etniche più rappresentate all‟interno del carcere
14.Inserire nel regolamento di esecuzione dell‟ordinamento penitenziario una norma che espliciti come in materia di vestiario ed igiene vanno rispettate le identità culturali e religiose.
15.Prevedere la possibilità di acquisto di cibi etnici al supermercato (sopravvitto) interno al carcere.
16.Prevedere che in ogni reparto vi sia a disposizione di detenuti e personale un vocabolario (cartaceo o informatico) per ciascuna delle lingue più parlate dalla popolazione reclusa.
17.Prevedere nei procedimenti disciplinari l‟obbligo della difesa legale per tutti e dell'interprete per lo straniero che ne abbia bisogno.
18.Assicurare una o più telefonate immediatamente dopo l‟avvenuta incarcerazione.
19.Liberalizzare la corrispondenza telefonica nel caso di persone non sottoposte a censura da parte della magistratura.
20.Prevedere il cumulo di ore di colloquio anche oltre i limiti mensili nel caso di parenti che arrivano da Paesi lontani.
21.Prevedere tempi rapidi per la concessione del visto utile a entrare in Italia e fare visita al proprio parente detenuto.
22.Consentire l‟uso di internet, della comunicazione via skype e via mail per tutti coloro che non hanno censura nella corrispondenza epistolare.
23.Prevedere l‟obbligo di realizzazione di corsi di preparazione al rilascio in prossimità della fine della pena con un‟attenzione specifica ai bisogni sociali degli stranieri.
24.Nel caso di profughi, richiedenti asilo, apolidi deve essere sempre consentito l‟ingresso in carcere di personale dell‟Acnur.
25.Istituire un registro dove conservare traccia di ogni contatto ( o rinuncia) del detenuto con le autorità consolari.
26.Prevedere la stipulazione di accordi tra Stati diretti al riconoscimento nello Stato di origine dei contributi previdenziali versati nel Paese dove il lavoratore detenuto straniero è stato recluso.
27.Organizzare attività ricreative, sportive e culturali che facciano parte di altre tradizioni e contesti.
28.Organizzare un servizio bibliotecario che disponga di materiali multimediali e libri in più lingue tenendo conto dei bisogni culturali e religiosi dei detenuti stranieri.
29.Prevedere l‟assunzione di etno-psichiatri e medici esperti in malattie dell‟immigrazione.
30.Introdurre norme cogenti che impongano la sicurezza dinamica ovvero una organizzazione del controllo interno al carcere fondata rigorosamente sulla conoscenza individuale del detenuto.
31.Istituire un ufficio nazionale che si occupi di donne detenute con uno sguardo speciale rivolto alle straniere.
32.Codificare il divieto di dare informazioni di tipo penitenziario e medico alle autorità del Paese dove il detenuto straniero è stato trasferito senza il suo consenso.
33.Istituire una cartella individuale biografica informatica che contenga tutte le informazioni sulla vita penitenziaria condotta dallo straniero e sui bisogni relazionali nonché socio-sanitari
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