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La Consulta cancella un altro pezzo della legge sulla sicurezza

Incostituzionale la norma sui trafficanti di uomini che li manda subito in carcere se ci sono gravi indizi di colpevolezza. Secondo la Corte Costituzionale bisognerebbe prevedere anche la possibilità di altre misure cautelari

 

Roma – 16 dicembre 2011 – La legge sulla sicurezza voluta dal governo Berlusconi (in particolare dall’allora ministro dell’Interno Roberto Maroni) e approvata dal centrodestra nel 2009 perde un altro pezzo. Solito problema: non rispetta la Costituzione Italiana.

Dopo averne cancellato passaggi fondamentali come l’aggravante di clandestinità o il divieto di sposarsi in Italia per chi non ha il permesso di soggiorno, la Consulta ha oggi dichiarato incostituzionale una norma contro i trafficanti di uomini che fa scattare automaticamente la custodia cautelare in carcere quando ci sono gravi indizi di colpevolezza. Secondo la Corte, bisognerebbe infatti lasciare ai giudici la possibilità di valutare anche altri tipi di misure cautelari, come, per esempio, gli arresti domiciliari o l’obbligo di dimora.

Nella sentenza, la Consulta sottolinea che c’è trafficante e trafficante, si va dalla criminalità organizzata internazionale a singoli individui o gruppi, che agiscono “una tantum” “per le più varie motivazioni, anche semplicemente solidaristiche in rapporto ai loro particolari legami con i migranti agevolati”. Proprio questa eterogeneità “non consente di enucleare una regola generale secondo la quale la custodia cautelare in carcere sarebbe l’unico strumento idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari”.

Nè ci si può appellare a “situazioni di allarme sociale correlate all’incremento del fenomeno della migrazione clandestina”. “Il rimedio all’allarme sociale causato dal reato – ricorda infatti la Consulta – non può essere annoverato tra le finalità della custodia cautelare, costituendo una funzione istituzionale della pena, perché presuppone la certezza circa il responsabile del delitto che ha provocato l’allarme”.

Con la sentenza 331 del 2011, depositata oggi, la Corte dichiara quindi “l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”.

Il testo integrale della sentenza 331/2011 della Corte Costituzionale

Elvio Pasca

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