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Minori non accompagnati, nascono i nuovi centri di accoglienza governativi

Saranno gestiti dal Ministero dell’Interno e ospiteranno i minori in attesa che siano inseriti nelle strutture di seconda accoglienza dei Comuni. ”Assicurare  condizioni  di  vita adeguate”. Pubblicato il decreto che li istituisce

 

Roma  – 9 settembre 2016 – Sono quasi 14 mila i minori non accompagnati arrivati nei primi sette mesi di quest’anno sulle coste italiane, più di quelli sbarcati in tutto il 2015. Un boom che ha ulteriormente messo in crisi la capacità dell’Italia di accoglierli. 

Bambini e adolescenti che hanno affrontato senza genitori un viaggio mortale, parcheggiati  negli hotspot o in altre strutture di primissime accoglienza nei Comuni di sbarco, aspettano che si liberino posti nei centri per minori che si trovano nel resto d’Italia e che sono spesso saturi. Tanti scappano, per raggiungere altre mete in Europa, dove magari li attendono altri parenti, ma rischiando  di finire nei tanti circuiti dello sfruttamento. 

Secondo il rapporto Oxfam “Grandi speranze alla deriva”, diffuso ieri, ogni giorno “spariscono” in Italia 28 minori soli stranieri, “ragazzi che diventano così invisibili, uscendo dai radar della legge, e diventando conseguentemente ancor più vulnerabili a fenomeni di violenza e sfruttamento”. “Nonostante l’impegno della società civile e di molti comuni e regioni, il sistema di accoglienza italiano appare ancora inadeguato a tutelare i bambini non accompagnati e i loro diritti”.

Ora il ministero dell’Interno sta istituendo in tutta Italia nuovi centri governativi di prima accoglienza. Come prevede il nuovo Dl Enti Locali, queste strutture serviranno in caso “di arrivi consistenti e ravvicinati, qualora l’accoglienza non possa essere assicurata dai Comuni”, e saranno “esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di 50 posti”.

Ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Interno che disciplina caratteristiche e funzionamento dei nuovi centri. Dice che dovranno essere “ubicati in luoghi facilmente raggiungibili e comunque tali da garantire l’accesso  ai  servizi  e  alla  vita  sociale  del Territorio”, garantire “la  permanenza  continuativa  del  minore straniero non accompagnato nell’arco delle 24 ore, per un periodo non superiore a sessanta giorni”, e “l’ospitalità di 50 minori in almeno due sedi”, ciascuna delle quali potrà accoglierne massimo 30. 

Non ci si potrà limitare a farli dormire e mangiare. Tra i servizi offerti,  ci saranno infatti mediazione linguistica e culturale, corsi di italiano, un’ organizzazione del tempo libero adeguata “alle esigenze della minore età”, assistenza sanitaria e psicologica e informazione e supporto legale. I centri avranno regole per ”assicurare  condizioni  di  vita  adeguate  alla  minore  età  e  al benessere e allo sviluppo del minore straniero non accompagnato” anche per quanto riguarda, ad esempio, le uscite giornaliere. 

L’accesso ai centri sarà libero per parlamentari italiani ed europei, sindaci dei comuni nei quali sorgono, rappresentanti di OIM, UNHCR, EASO e Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Altri soggetti istituzionali, enti di tutela e giornalisti andranno autorizzati dal Ministero dell’interno. 

Stranieriinitalia.it

Ecco il testo del decreto

 

MINISTERO DELL’INTERNO. DECRETO 1 settembre 2016. Istituzione di centri governativi di prima  accoglienza  dedicati  ai  minori stranieri non accompagnati.  (GU n.210 del 8-9-2016)

 

 

 

                      IL MINISTRO DELL’INTERNO 

 

 

                           di concerto con 

 

 

                      IL MINISTRO DELL’ECONOMIA 

                           E DELLE FINANZE 

 

  Visto il decreto legislativo 18 agosto  2015,  n.  142  «Attuazione

della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei

richiedenti  protezione  internazionale,  nonche’   della   Direttiva

2013/32/UE, recante procedure comuni ai  fini  del  riconoscimento  e

della revoca dello status di protezione internazionale»; 

  Visto l’art. 18, comma 1,  del  citato  decreto  legislativo  nella

parte  in  cui  dispone  che,  nell’applicazione  delle   misure   di

accoglienza previste per i minori stranieri non accompagnati,  assume

carattere di priorita’ il superiore interesse del minore in  modo  da

assicurare condizioni di vita adeguate alla minore eta’, con riguardo

alla protezione, al benessere ed  allo  sviluppo  anche  sociale  del

minore, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 della Convenzione

sui diritti del fanciullo del  20  novembre  1989,  ratificata  dalla

legge 27 maggio 1991, n. 176; 

  Visto l’art. 19 del citato decreto legislativo nella parte  in  cui

dispone che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze per i profili finanziari, sono

fissate le modalita’ di  accoglienza,  gli  standard  strutturali  in

coerenza con la normativa regionale ed i  servizi  da  erogare  nelle

strutture governative di prima accoglienza per minori  stranieri  non

accompagnati,  istituite  con  decreto  del  Ministro   dell’interno,

sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  all’art.  8  del  decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

  Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 «Diritto  del  minore  ad  una

famiglia» e successive modifiche; 

  Vista la legge 8  novembre  2000,  n.  328  «Legge  quadro  per  la

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; 

  Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 –  Regolamento

concernente  «Requisiti  minimi  strutturali  e   organizzativi   per

l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a  ciclo

residenziale e semi residenziale, a norma dell’art. 11 della legge  8

novembre 2000, n. 328 «e, in particolare, le  disposizioni  contenute

nel Capo II; 

  Visto l’art. 1, comma 181, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190

«Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  pluriennale

dello Stato» (legge di stabilita’ 2015); 

  Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112  «Istituzione  dell’Autorita’

garante per l’infanzia e l’adolescenza»; 

  Vista l’Intesa sancita  nella  seduta  del  10  luglio  2014  della

Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del  decreto  legislativo  20

agosto 1997, n. 281, sul Piano nazionale per fronteggiare  il  flusso

straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori

stranieri non accompagnati; 

  Ritenuto di dover fissare le modalita’ di accoglienza, gli standard

strutturali ed i servizi da erogare nelle  strutture  governative  di

prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati; 

  Vista la delibera dell’Autorita’ nazionale anticorruzione n. 32 del

20  gennaio  2016   recante   «Determinazione –   Linee   guida   per

l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle  cooperative

sociale»; 

 

                                Emana 

 

 

                        il seguente decreto: 

 

                               Art. 1 

 

 

                 Finalita’ e ambito di applicazione 

 

  1. Il presente decreto fissa, per le strutture governative di prima

accoglienza di cui all’art. 19 comma 1  del  decreto  legislativo  n.

142/2015, le modalita’ di accoglienza, gli standard  strutturali,  in

coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in  modo

da assicurare un’accoglienza adeguata alla minore eta’, nel  rispetto

dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all’art. 18

del medesimo decreto legislativo. 

                               Art. 2 

 

 

                             Definizioni 

 

  1. Ai fini del presente decreto si intende: 

    a) per minore straniero non accompagnato: il cittadino  di  Stati

non appartenenti all’Unione europea e  l’apolide  di  eta’  inferiore

agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio

nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale; 

    b) centro o struttura governativa di prima accoglienza: struttura

destinata, per le esigenze di soccorso  e  di  protezione  immediata,

all’ospitalita’ di minori stranieri non  accompagnati,  istituita  ai

sensi dell’art. 19 comma 1 del decreto legislativo n. 142/2015; 

    c)  sede  del  centro  o  della  struttura   governativa:   luogo

autorizzato  o  accreditato,  destinato  all’accoglienza  dei  minori

stranieri non accompagnati, in cui  e’  articolato  il  centro  o  la

struttura governativa; 

    d) decreto legislativo: il decreto legislativo 18 agosto 2015, n.

142 «Attuazione della Direttiva  2013/33/UE  recante  norme  relative

all’accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche’

della Direttiva 2013/32/UE, recante  procedure  comuni  ai  fini  del

riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione

internazionale». 

                               Art. 3 

 

 

                  Requisiti strutturali dei centri 

 

  1. I centri, autorizzati  ai  sensi  della  normativa  nazionale  e

regionale, sono ubicati in luoghi facilmente raggiungibili e comunque

tali da garantire l’accesso  ai  servizi  e  alla  vita  sociale  del

territorio. 

  2. Ogni centro  assicura  la  permanenza  continuativa  del  minore

straniero non accompagnato nell’arco delle 24 ore, per un periodo non

superiore a sessanta giorni. 

  3. Ogni centro, nel rispetto della normativa regionale,  garantisce

l’ospitalita’ di 50 minori in almeno due sedi alla  stessa  destinate

in via esclusiva. Ciascuna sede puo’ accogliere fino ad un massimo di

30 minori. 

  4. Le strutture di prima accoglienza sono  attivate  dal  Ministero

dell’interno tramite procedura ad evidenza pubblica, in  accordo  con

gli enti locali nei cui territori sono situate le  sedi  di  ciascuna

struttura. 

                               Art. 4 

 

 

                               Servizi 

 

  1. Nel centro sono assicurati in modo omogeneo, in tutte le sedi in

cui e’ articolato,  i  servizi  previsti  dall’art.  19  del  decreto

legislativo tra cui, in particolare: 

    a) gestione amministrativa  concernente  la  registrazione  degli

ospiti, al momento dell’ingresso e dell’uscita definitiva dal centro,

nonche’  la  registrazione  delle  uscite  giornaliere   del   minore

straniero non accompagnato dal centro. Fatti  salvi  gli  adempimenti

previsti dalle leggi nazionali e  regionali,  l’ingresso  del  minore

straniero non accompagnato nel centro e’ immediatamente registrato  e

comunicato all’amministrazione dell’interno; 

    b) mensa, che tiene conto anche dei diversi regimi  alimentari  e

di eventuali prescrizioni mediche, e la fornitura dei beni  necessari

per la cura della persona e la permanenza nel centro; 

    c)  mediazione  linguistica  e  culturale,  che  consenta   anche

l’esercizio del diritto all’ascolto; 

    d) orientamento all’apprendimento della lingua italiana; 

    e) organizzazione del tempo libero, adeguato alle esigenze  della

minore eta’, comprese quelle ricreative, con la previsione  di  spazi

dedicati; 

    f) supporto alle autorita’ competenti al fine  del  completamento

delle  procedure  volte  alla  identificazione   e   all’accertamento

dell’eta’ del minore straniero non accompagnato; 

    g)  supporto  alle  autorita’  competenti  nelle   procedure   di

affidamento e di nomina dei tutori; 

    h) informazione sui  servizi  di  cui  il  minore  straniero  non

accompagnato puo’ avvalersi e sulle regole di convivenza fissate  nel

regolamento; 

    i) informazione, orientamento e idoneo supporto legale al  minore

straniero  non  accompagnato  in  materia  di  tutela   dei   minori,

immigrazione ed asilo, anche al  fine  dell’eventuale  individuazione

dei familiari; 

    j) interventi di prima assistenza sanitaria,  per  l’accertamento

delle condizioni di salute fisica e psichica e un colloquio  con  uno

psicologo dell’eta’ evolutiva, ove  necessario,  in  presenza  di  un

mediatore culturale anche al fine  di  valutare  il  rischio  che  il

minore sia vittima di tratta nonche’ delle  esigenze  particolari  di

cui all’art. 17 del decreto legislativo; 

    k) la tenuta di una scheda individuale nella quale sono riportate

le informazioni sulle prestazioni erogate. 

  2. Gli inserimenti e le dimissioni dal centro verso le strutture di

seconda accoglienza sono disposti dal Ministero  dell’interno,  anche

sentito il Servizio centrale SPRAR. 

  3. In caso di temporanea indisponibilita’ dei centri governativi  e

nei progetti della  rete  SPRAR,  l’assistenza  e  l’accoglienza  del

minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica  autorita’  del

Comune in cui il minore si trova, secondo gli indirizzi  fissati  dal

Tavolo  di  coordinamento   previsto   dall’art.   16   del   decreto

legislativo. 

                               Art. 5 

 

 

                       Regolamento del centro 

 

  1. Il centro e’ dotato di un regolamento che,  tenuto  conto  delle

singole specificita’ strutturali e territoriali, fissa  le  modalita’

di erogazione dei servizi di accoglienza di cui all’art. 4 in modo da

assicurare  condizioni  di  vita  adeguate  alla  minore  eta’  e  al

benessere e allo sviluppo del minore straniero non accompagnato. 

  2. In particolare, sono disciplinate: 

    a) le uscite giornaliere; 

    b) le modalita’ di compilazione della scheda individuale; 

    c) la programmazione delle attivita’ destinate agli ospiti; 

    d) le modalita’ dell’orientamento all’apprendimento della  lingua

italiana; 

    e) la turnazione di ciascuna figura  professionale,  nonche’  gli

adempimenti necessari a garantire la continuita’ e la regolarita’ dei

servizi,   anche    tramite    periodici    incontri    del    gruppo

multidisciplinare degli operatori; 

    f) l’erogazione dei pasti. 

                               Art. 6 

 

 

               Direttore e personale addetto al centro 

 

  1.  All’esito  delle  procedure  pubbliche  per  l’attivazione  del

centro, la gestione dello stesso e’ affidata  dall’aggiudicatario  ad

un direttore  che  predispone  e  regola  i  servizi  erogati  ed  e’

responsabile della gestione degli stessi, fermi restando gli obblighi

per ciascun operatore derivanti dalla vigente normativa  in  tema  di

minori non accompagnati. 

  2. Al direttore del centro sono attribuiti  i  compiti  di  seguito

indicati: 

    a) designazione dei responsabili delle singole  sedi  in  cui  il

centro e’ articolato, supervisione  e  coordinamento  delle  relative

attivita’; 

    b) elaborazione del regolamento di cui  all’art.  5  e  dei  suoi

aggiornamenti, vigilanza sull’osservanza dello stesso da parte  degli

operatori e degli ospiti del centro; 

    c) comunicazione mensile al Ministero dell’interno in ordine alle

attivita’ svolte e informazione tempestiva,  al  medesimo  Ministero,

sulle criticita’ emergenti; 

    d) raccordo periodico con i servizi sociali del  comune  dove  e’

ubicata la sede del centro governativo; 

    e) raccordo  con  le  autorita’  competenti  per  garantire,  nel

superiore  interesse  del  minore,  la  tempestiva   attuazione   dei

trasferimenti disposti ai sensi dell’art. 4, comma 2. 

  3.  Il  direttore  e  gli  operatori  del  centro  sono  dotati  di

competenza professionale in relazione alle funzioni  da  svolgere  ed

esperienza nel settore dell’accoglienza dei minori. 

  4. Nello svolgimento dei propri compiti  e  nei  rapporti  con  gli

ospiti, i gruppi  multidisciplinari  degli  operatori  tengono  conto

dell’eta’, del grado  di  autonomia  e  della  maturita’  dei  minori

stranieri non accompagnati accolti. 

  5. Tutto il personale che opera presso il centro  ha  l’obbligo  di

riservatezza sui dati e sulle  informazioni  riguardanti  gli  ospiti

anche dopo che gli stessi hanno lasciato il centro. 

                               Art. 7 

 

 

                    Accesso ai centri governativi 

 

  1.  L’accesso  ai  centri  avviene   nel   rispetto   dei   diritti

fondamentali del minore e dei principi di cui all’art. 18 del decreto

legislativo. 

  2. Accedono ai centri i membri del Parlamento nazionale ed europeo,

in ragione del proprio mandato istituzionale, nonche’ l’UNHCR, l’IOM,

l’EASO e l’Autorita’  garante  per  l’infanzia  e  l’adolescenza,  il

Sindaco o un soggetto da questi  delegato  in  ragione  dell’incarico

istituzionale da questi rivestito nell’ente locale, nell’ambito delle

rispettive attribuzioni. 

  3. Possono, altresi’, essere  autorizzati  ad  accedere  ai  centri

dalla prefettura competente per territorio, sentito  il  Dipartimento

per le liberta’ civili e l’immigrazione del  Ministero  dell’interno,

nel rispetto delle disposizioni a tutela dei minori: 

    a) presidenti di provincia, presidenti di giunta o  di  consiglio

regionale e  soggetti  che,  in  ragione  dell’incarico  isituzionale

rivestito nell’ambito della regione  o  dell’ente  locale  nella  cui

circoscrizione e’ collocata l’sede, ne abbiano motivato interesse; 

    b) enti di tutela dei minori con esperienza consolidata; 

    c) rappresentanti degli organi d’informazione; 

    d) altri soggetti che ne facciano motivata richiesta. 

                               Art. 8 

 

 

                      Disposizione finanziaria 

 

  1. Dall’attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni

competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con

le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a

legislazione vigente. 

                               Art. 9 

 

 

                  Disposizione transitoria e finale 

 

  1. In sede di prima applicazione del presente decreto, il bando  di

gara individua modalita’ di attestazione dei requisiti strutturali di

cui all’art.  3  comma  3  tali  da  consentire  l’adeguamento  delle

strutture di accoglienza gia’ autorizzate ai  sensi  della  normativa

nazionale e regionale in materia di minori. 

    Roma, 1° settembre 2016 

 

                                             Il Ministro dell’interno 

                                                      Alfano          

 

Il Ministro dell’economia 

      e delle finanze 

          Padoan

 

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