I controlli non sono obbligatori e “la mancanza di requisiti igienico sanitari non preclude la fissazione della residenza”. Il Consiglio di Stato ferma i sindaci anti-immigrati
Roma – 21 gennaio 2013 – Anche chi vive in un garage, in una soffitta o in un sottoscala può iscriversi all’anagrafe e quindi prendere la residenza in un Comune. I sindaci non possono opporsi solo perchè l’alloggio non è idoneo.
È un parere reso dal Consiglio di Stato al ministero dell’Interno, che qualche giorno fa ha informato tutte le prefetture. Interpreta l’articolo della legge sulla sicurezza 94/2009 (varata in piena era leghista), secondo la quale “l’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza”.
Molti sindaci, soprattutto nel Nord Italia e soprattutto del Carroccio, l’avevano vista come l’occasione per mettere i bastoni tra le ruote agli immigrati. C’erano amministrazioni che bloccavano l’iscrizione all’anagrafe fino alla verifica dei requisiti igienico-sanitari, altre che chiedevano, insieme alla domanda, documenti che provassero l’abitabilità o l’idoneità alloggiativa. E molte di queste, particolare non da poco, riservavano questo trattamento solo ai cittadini stranieri.
Ora il Consiglio di Stato ha ribadito che “l’iscrizione all’anagrafe o nei registri della popolazione residente costituisce un diritto ed un dovere di ogni cittadino italiano e straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale”. La legge sulla sicurezza ha introdotto “una facoltà” e non “un obbligo” di controllo, e comunque “la mancanza di requisiti igienico sanitari non preclude, in linea di principio, la fissazione della residenza anagrafica nel luogo inidoneo”.
Bocciata la richiesta di documentazione originale sull’idoneità alloggiativa, che invece va autocertificata. Il semaforo rosso scatta anche per i controlli limitati agli immigrati, “perché violerebbero il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione”, mentre ci possono essere criteri generali sulla base dei quali attivare dei controlli (“esistenza di situazioni sociali di rischio; notorio degrado di alcuni quartieri ecc.”) ma “senza alcun riguardo alla cittadinanza italiana o straniera”.
Le amministrazioni comunali rimangono naturalmente libere di verificare se un alloggio è idoneo o no e, in quest’ultimo caso, possono risanarlo o sgomberarlo. Ma questo tipo di attività, con l’iscrizione all’anagrafe, non c’entra nulla.
Circolare del ministero dell’Interno e parere del consiglio di Stato
EP