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Trieste. ll giudice: “Contributi per l’afftto anche agli immigrati”

Il tribunale accoglie il ricorso presentato da quattro famiglie romene contro il requisitio dell’ anzianità di residenza. Regione e Comune dovranno risarcire gli esclusi

 

 

Roma – 29 agosto 2011 – Bocciata di nuovo come ”discriminatoria e contraria al diritto dell’Unione europea” la legislazione regionale vigente in Friuli-Venezia Giulia in materia di prestazioni di welfare, fondata sul requisito di anzianità di residenza.

Con un’ ordinanza del 5 agosto scorso, il giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste ha revocato il bando di concorso indetto il 19 aprile 2010 dal Comune per l’assegnazione dei contributi a sostegno delle locazioni perché discriminatorio. La partecipazione era subordinata al requisito di anzianità di residenza decennale in Italia per effetto degli art. 4 e 5 della legge regionale fvg n. 18/2009.

Il giudice ha accolto  il ricorso presentato da quattro famiglie romene residenti a Trieste e dall’ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione),  riconoscendo che il requisito di anzianità di residenza costituisce una discriminazione indiretta o dissimulata vietata dall’ordinamento dell’Unione europea.

Secondo la sentenza del giudice il requisito è  “contrario al principio di libertà di circolazione dei cittadini di altri Paesi membri dell’UE e a quello di parità di trattamento previsto a favore non solo dei cittadini comunitari”, ma anche di altre categorie di cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell’UE, ma ugualmente protetti da specifiche norme di diritto europeo come i titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e i rifugiati e i titolari della protezione sussidiaria.

La novità di questa sentenza, nota l’Asgi, sta proprio nel fatto di aver riconosciuto pienamente la corresponsabilità della Regione Friuli-Venezia Giulia nella discriminazione commessa. Questo perché la Regione  non solo non ha esercitato il dovere di disapplicazione della normativa discriminatoria, ma anzi, emanando un regolamento applicativo della normativa regionale contenente il requisito discriminatorio, ha dato istruzioni agli enti locali di effettuare la discriminazione vietata dal diritto europeo.

Per questo motivo il Comune di Trieste e Regione Friuli-Venezia Giulia sono state condannati anche al pagamento delle spese legali oltre al pagamento dei danni agli esclusi dal bando.

MI

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