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Bonus prima casa under 36, tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Roma, 6 ottobre 2021 – Sono arrivati nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate riguardo al Bonus prima casa under 36. Nello specifico, le precisazioni interessano coloro che hanno intenzione di stipulare un mutuo.

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Bonus prima casa under 36, tutte le precisazioni

La delucidazione arriva in seguito all’istanza di una persona che si è aggiudicata un immobile all’asta con decreto di trasferimento da parte del Tribunale. Un immobile, però, non ancora registrato presso l’Agenzia delle Entrate. In seguito gli interessati si sono chiesti se si poteva ottenere il bonus prima casa under 36 sia al momento del pagamento delle imposte dovute per la registrazione del decreto di trasferimento, che all’atto della futura stipula del mutuo. La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata esaustiva. Il bonus prima casa under 36 si può ottenere anche nella circostanza di un’acquisizione di immobile per effetto di un provvedimento giudiziale. E non è tutto: ai fini dell’ottenimento del contributo, “nessun rilievo assume il riferimento al momento della futura stipula del contratto di mutuo”. Questo significa che l’importante è che vengano rispettati i requisiti previsti dal decreto Sostegni bis.

Il bonus prima casa under 36 impone due requisiti. Non devono essere stati compiuti i 36 anni nell’anno in cui avviene il rogito e l’Isee non deve superare i 40mila euro annui. Inoltre, la casa non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. E deve essere nel Comune in cui l’acquirente ha oppure sposterà la propria residenza nei 18 mesi successivi. C’è dell’altro. Durante l’acquisto, il compratore deve dichiarare di non essere titolare (nemmeno in comunione) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa nello stesso Comune in cui si trova l’immobile da acquistare. Allo stesso modo non può essere titolare nemmeno sul territorio nazionale dei diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione acquistata con le medesime agevolazioni.

Nel caso in cui fosse ancora titolare di un immobile già acquistato con i contributi, deve dichiarare di voler trasferire a titolo oneroso o gratuito quest’ultimo immobile entro un anno dalla data del rogito.

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