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Caporalato. Pene più severe contro intermediari e imprese agricole che sfruttano

Arrivano arresti obbligatori, confische dei beni prodotti, indennizzi alle vittime. Rafforzata la “rete del lavoro agricolo di qualità”. Ddl del governo

 

 

Roma – 16 novembre 2015 – Arriva un giro di vite contro il caporalato in agricoltura. A rischiare pene più severe saranno i caporali, cioè quanti procacciano lavoratori che poi vengono sfruttati nei campi, ma anche le aziende che lucrano sullo sfruttamento, che si vedranno confiscare i beni prodotti. 

Sono le novità contenute in un disegno di legge approvato venerdì scorso dal consiglio dei ministri, che ora passerà all’esame del Parlamento. Nel testo, secondo le anticipazioni diffuse dal governo, sono previsti anche indennizzi per i lavoratori sfruttati, un rafforzamento della “rete del lavoro agricolo di qualità” (che “certifica” le aziende che rispettano le regole) e piano di interventi per l’ accoglienza degli stagionali.

“Dopo il rafforzamento dei controlli, ora rafforziamo tutti gli strumenti di contrasto a caporalato e lavoro nero. È una passaggio necessario per contrastare un feomeno che ha radici antiche nel nostro Paese, ma che vogliamo debellare con il massimo della determinazione possibile” ha spiegato il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina. 

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha ricordato che contro il caporalato di sono battuti “grandi personaggio del movimento operaio e contadino, come Giusepe di Vittorio. Ritrovare questa piaga in questa fase storica apre uno squarcio inquietante contro il quale abbiamo fatto bene a intevenire con fermezza”.

Così il governo, in un comunicato diffuso dopo il Consiglio dei Ministri,  ha illustrato i punti principali del “Disegno di legge contenete norme in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura”: 

“Il disegno di legge introduce strumenti operativi contro il caporalato tanto dal lato amministrativo quanto dal lato penale: 

Codice penale

Si rende obbligatorio e non più facoltativo l’arresto in caso di flagranza del reato. Si introduce una circostanza attenuante speciale per l’autore del reato che si adoperi efficacemente per assicurare prove dei reati, individuazioni di altri responsabili, sequestro di somme. 

Confisca

Si rende obbligatoria – per una maggiore incisività repressiva –  la confisca del prodotto o del profitto del reato, oltre che delle cose utilizzate per la sua realizzazione, in modo che la decisione sulla destinazione di questi beni non sia più affidata alla valutazione discrezionale del giudice, caso per caso (come è attualmente secondo l’articolo 240 del codice penale). In questa prospettiva, pertanto, nel caso di condanna il giudice ordinerà sempre la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (a titolo esemplificativo, i mezzi utilizzati per accompagnare i lavoratori sul luogo di lavoro, gli immobili destinati ad accoglierli per la notte) come pure delle cose che ne costituiscono  il prodotto o il profitto.

Si eseguirà inoltre l’applicazione della confisca per equivalente su altri beni di cui il condannato abbia la disponibilità, per il caso in cui non sia possibile attuare quella in forma diretta. Può accadere che, al momento della condanna e prima, al momento del sequestro finalizzato alla futura confisca, non si sia nelle condizioni di rintracciare lo specifico profitto o prodotto del reato, oppure le specifiche cose che sono servite alla sua commissione. Magari perché l’imputato le ha saputo bene occultare, o perché nel frattempo sono andate disperse, consumate e riutilizzate. La confisca, in tutti questi casi, non può essere paralizzata dalla mancanza di oggetto, dal momento che il nucleo di pericolosità che occorre contrastare risiede proprio nell’illecita ricchezza che la commissione del reato ha determinato in favore del patrimonio del suo autore. Si deve allora agire su beni, del valore equivalente, che siano ovviamente nella disponibilità del reo, in modo da inibire qualunque forma elusiva della futura confisca e di assicurare in ogni caso la neutralizzazione della pericolosità che si estrinseca con la commissione del reato.

Intermediazione illecita

Si aggiunge anche il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’articolo art. 603 bis c.p. all’elenco dei reati per i quali può operare la confisca cosiddetta estesa o allargata.  Questa misura patrimoniale è stata introdotta per colpire le grandi ricchezze illecitamente accumulate, anche per interposta persona, dalla criminalità organizzata e la sua applicazione non è subordinata all’accertamento di un “nesso” tra i reati enunciati nella norma di riferimento e i beni oggetto del provvedimento di confisca. Ne consegue che non è necessaria la sussistenza del “nesso di pertinenzialità” tra beni e reati contestati bensì è sufficiente provare la sproporzione del bene rispetto al reddito od all’attività economica svolta dal soggetto e la mancanza di giustificazione circa la sua legittima provenienza.

Responsabilità in solido 

Si ritiene importante aggiungere il reato di caporalato (di cui all’articolo 603 bis c.p.) tra quelli per i quali si determina la responsabilità amministrativa da reato da parte degli enti. Lo sfruttamento dei lavoratori produce infatti quasi sempre vantaggio per le aziende, che spesso sono costituite in forma societaria o associativa: accanto alla responsabilità individuale dei singoli soggetti autori del reato, è quindi fondamentale prevedere specifiche sanzioni (pecuniarie, interdittive e di confisca) anche a carico dell’ente medesimo, quando risulta accertato che il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

Indennizzo alle vittime

Si inserisce il reato di c.d. caporalato nell’elenco di quelli per cui si debba riconoscersi il diritto della vittima all’indennizzo a carico dello Stato attingendo al fondo anti-tratta istituito con legge nel 2003 e incrementato nel 2014.

Rafforzata la rete del lavoro agricolo di qualità

Viene rafforzata la operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità, creata con la Legge Competitività e attiva dal 1 settembre 2015. Con la norma si estende l’ambito dei soggetti che possono aderire alla Rete, includendovi gli sportelli unici per l’immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l’impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e i soggetti abilitati al trasporto di persone per il trasporto dei lavoratori agricoli. Allo stesso tempo si stabilisce l’estensione dell’ambito delle funzioni svolte dalla Cabina di regia della Rete stessa, che è presieduta dall’Inps e composta da rappresentanti di sindacati, organizzazioni agricole e Istituzioni.

Piano di interventi per l’accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali

Con la nuova legge le amministrazioni statali saranno direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo, attraverso un piano congiunto di interventi per l’accoglienza di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli. L’obiettivo è tutelare la sicurezza e la dignità dei lavoratori ed evitare lo sfruttamento ulteriore della manodopera anche straniera. Il piano sarà stabilito con il coinvolgimento delle Regioni, delle province autonome e delle amministrazioni locali nonché delle organizzazioni di terzo settore”.

EP

 

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