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Cassazione: bimbo rom mendicante, ma non schiavo

Suprema Corte annulla sentenza di condanna a madre ROMA, 29 novembre 2008 – Secondo la Cassazione, non sempre si può definire ‘schiavitù’ la condizione dei bambini rom sorpresi a mendicare.

Per la Suprema Corte il confine tra riduzione in schiavitù o esigenze dettate dalla povertà è molto labile quando si tratta di popolazioni rom dove i genitori "anche per tradizione culturale" mendicano per le strade assieme ai figli.

La Cassazione ha annullato la sentenza di condanna per una mamma rom arrestata perchè trovata a chiedere l’elemosina insieme al figlio.

LE MOTIVAZIONI DELLA CORTE
Per la Suprema Corte non soltanto il bimbo non faceva parte "di un’organizzazione volta allo sfruttamento dei minori", ma occorre anche "prestare attenzione alle situazioni reali".
Tra questi situazioni segnalate dalla Cassazione "la madre del bimbo mendicava per povertà e ‘solo’ dalle 9 alle 13", quindi – secondo i giudici – non c’è "quella integrale negazione della libertà e dignità umana del bambino che consente di ritenere che versi in stato di completa servitù".
Infine, sottolinea la Corte non si possono "criminalizzare condotte che rientrino nella tradizione culturale di un popolo". L’accattonaggio praticato dagli zingari, spiega la Cassazione, per "alcune comunità etniche costituisce una condizione di vita tradizionale molto radicata nella cultura".

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