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Cassazione: permesso temporaneo più facile per immigrati che hanno figli

"Non servono circostanze eccezionali per ottenerlo" Roma, 4 febbraio 2011 – Piu’ facile per gli immigrati ottenere un permesso temporaneo a rimanere in Italia. La facilitazione riguarda gli extracomunitari che hanno figli nei confronti dei quali, dice la Cassazione, deve essere accordata temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia ”in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del figlio ma non necessariamente per l’esistenza di situazioni di emergenza”.

In particolare, la prima sezione civile, nella sentenza 2647, scrive che ”la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute”.

Per avere un permesso temporaneo, spiega Piazza Cavour, si deve guardare a ”qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave che in considerazione dell’eta’ o delle condizioni di salute deriva o derivera’ certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui e’ cresciuto”.

In questo modo, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un marocchino, Abdellatif E. H. padre di un bambino con il quale si era stabilito a Milano che si era visto negare dalla Corte d’Appello del capoluogo lombardo il permesso temporaneo a rimanere nel nostro Paese sulla base del fatto che la sua richiesta non era dettata da ”necessarie situazioni emergenziali o eccezionali a carico del minore”.

Contro la decisione del novembre 2009, l’immigrato marocchino ha fatto ricorso con successo in Cassazione, facendo notare che il suo allontanamento avrebbe causato la ”recisione di un rapporto indispensabile alla crescita del bambino”. Piazza Cavour ha accolto il ricorso e, bollando la decisione di merito come una ”pronuncia singolarmente sommaria”, ricorda che l’ok a rimanere nel nostro Paese riguarda ”situazioni di per se’ non di lunga o indeterminabile durata e non aventi tendenziale stabilita’ che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del bambino che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare”.

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