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Cassazione: “Stop ai benefici per i clandestini recidivi”

"Anche se incensurati nessuna attenuante" ROMA, 2 marzo 2009 – Tolleranza zero nei confronti dei clandestini recidivi che continuano a rimanere nel territorio nonostante l’ordine di espulsione impartito già in precedenza dal questore.

La linea dura arriva dalla Cassazione che, a differenza di precedenti pronunce nelle quali aveva mostrato più tolleranza nei confronti dei clandestini recidivi sostenendo che non potessero essere riarrestati, ora sottolinea che, chi si intrattiene "senza giustificato motivo" nel nostro Paese, non ha diritto alle attenuanti generiche, nemmeno se è incensurato.

Lo spirito della legge che ha riconvertito il ‘decreto sicurezza’, infatti, esclude "l’uso indiscriminato di benefici riservati solo a situazioni specifiche" e comunque "più ristrette di quelle che precedentemente li autorizzavano".

Ecco perchè la Prima sezione penale (sentenza 8635) ha accolto il ricorso della Procura di Ancona che si era opposta alla concessione delle attenuanti generiche accordate dal Tribunale di Urbino ad un clandestino nigeriano 30enne, Ndubuisi Okey N., nonostante avesse disobbedito per la seconda volta all’ordine del questore di lasciare il territorio. Secondo la Suprema Corte, che ha annullato senza rinvio la decisione del tribunale dello scorso luglio, concedere le attenuanti ad un clandestino sulla base della sua incesuratezza è contrario a quanto previsto dalla legge 125 entrata in vigore lo scorso 26 luglio.

In effetti, registra piazza Cavour, l’ordine di espulsione al nigeriano era stato impartito dal Questore di Urbino in data 25 giugno 2008 ma un mese dopo il clandestino veniva sorpreso nuovamente a Lunano. Cionostante, il tribunale di Urbino, il 29 luglio 2008, data l’incensuratezza dell’immigrato gli aveva concesso le attenuanti generiche, condannandolo alla pena, sospesa con la condizionale, di 5 mesi e 10 giorni di reclusione. Da qui il ricorso in Cassazione della Procura di Ancona.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della Procura, evidenziando come la legge di conversione del ‘decreto sicurezza’ "ha voluto escludere che la sola assenza di precedenti penali possa essere posta a fondamento della concessione delle attenuanti generiche". In effetti, registra ancora la Cassazione, "tutte le diposizioni si pongono l’obiettivo di restituire effettività alla sanzione penale impedendo l’uso indiscriminato di benefici che il legislatore ha inteso riservare a situazioni specifiche, più ristrette di quelle che precedentemente li autorizzavano". Il clandestino recidivo, dunque, dovrà scontare otto mesi di reclusione "senza attenuanti generiche".

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