Roma, 10 agosto 2023 – Anche le agenzie di somministrazione rientrano tra i “datori di lavoro”, che possono presentare domanda per l’assunzione di lavoratori subordinati dall’estero. Dopo l’apertura dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 15 maggio scorso, una circolare esplicativa congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce ora ulteriori chiarimenti in merito.
In particolare la circolare contiene l’indicazione sui requisiti necessari – per es. l’iscrizione all’Albo informatico delle agenzie per il lavoro e dei soggetti accreditati alle politiche attive, con sede legale nel territorio dello Stato – ai fini della corretta presentazione delle domande. Il rapporto di lavoro subordinato con le agenzie può essere a tempo indeterminato o determinato e le domande possono essere presentate attraverso le consuete procedure di inoltro telematico predisposta dal Ministero dell’Interno (https://portaleservizi.dlci.interno.it/), utilizzando l’apposita modulistica in uso appositamente adeguata .
Sulla base del contratto commerciale di somministrazione, l’agenzia di somministrazione mette a disposizione dell’utilizzatore “uno o più lavoratori suoi dipendenti” che sono inviati in “missione” e svolgono la propria attività presso l’utilizzatore”.
La circolare specifica che tra l’Agenzia di somministrazione ed il lavoratore viene stipulato un contratto di lavoro subordinato con instaurazione del relativo rapporto. Allo stesso si applica uno specifico CCNL, quello di somministrazione delle agenzie per il lavoro, opportunamente integrato dal CCNL applicato dal soggetto utilizzatore ai propri dipendenti di pari livello dell’utilizzatore. Viene, quindi, considerato, come luogo di lavoro, la sede della ditta utilizzatrice, come attivazione l’inizio della missione presso la ditta utilizzatrice, come settore economico quello della ditta utilizzatrice.
FONTE NEWS: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali