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Circolare esplicativa. Iscritto all’anagrafe chi chiede il permesso per motivi familiari

Delucidazioni del Viminale in merito alla circolare n. 16 del 2 aprile 2007

ROMA – L’iscrizione anagrafica degli stranieri deve essere applicata anche a chi abbia richiesto il permesso di soggiorno per motivi familiari e ai quali lo Sportello unico per l’immigrazione abbia rilasciato il nulla osta al ricongiungimento.

E’ quanto prevede la circolare n.48 del Viminale che ha fornito delucidazioni in merito alla circolare n. 16, del 2 aprile 2007, in attuazione della direttiva del Ministro Amato del 20 febbraio 2007.

Il ministero dell’Interno – si legge in una nota – ritiene che l’indicazione di procedere all’iscrizione anagrafica degli stranieri che abbiano sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, e siano in attesa del rilascio del permesso di soggiorno debba essere attuata, per analogia, anche con riferimento alle ipotesi di ricongiungimento familiare.

Va infatti considerato – sottolinea il Viminale – che il possesso dei requisiti per il ricongiungimento è condizione per il rilascio del relativo nulla osta da parte dello Sportello unico per l’immigrazione, e quindi del visto d’ingresso da parte dell’Autorità consolare italiana.

Gli Uffici di anagrafe potranno quindi procedere all’iscrizione anagrafica dello straniero che abbia fatto domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, nelle more del suo rilascio. A tal fine sarà sufficiente l’esibizione del visto d’ingresso, della ricevuta rilasciata dall’Ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, nonché di fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico.

(8 agosto 2007)

Stefano Camilloni

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