Roma, 28 gennaio 2022 – Anche i rifugiati potranno ricorrere alle autocertificazioni, per attestare il loro stato di libero, al fine di contrarre matrimonio in Italia.
Così chiarisce la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, del 12 gennaio 2022 relativa al “Nulla osta per lo straniero rifugiato che intenda contrarre matrimonio in Italia”.
La Circolare ricorda che l’art. 116 del Codice civile prevede che i cittadini stranieri che intendano sposarsi sul territorio nazionale, debbano presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione resa dall’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio.
Tale disposizione viene però derogata per i rifugiati i quanto l’atto non potrebbe essere fornito dall’autorità competente del Paese di origine. Finora il nulla osta in parola veniva rilasciato dall’Unhcr (Alto Commissariato Nazioni Unite per i Rifugiati), ma vista l’impossibilità da parte dell’organizzazione di entrare in possesso della documentazione necessaria per rilasciare tale attestazione, da tempo veniva sollecitata una semplificazione di tale procedura.
Il Ministero dell’Interno, sentito anche il parere dell’Avvocatura generale dello Stato, ha quindi chiarito con la nuova circolare che per ottenere il “nulla osta” al matrimonio, i rifugiati potranno fornire un certificato o altro atto idoneo ad attestare la libertà di stato o, in mancanza, rendere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr. n. 445/2000.
FONTE NEWS: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali