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Cittadinanza. Tar: “Giusto bocciare domanda se solo marito ha reddito”

Respinta la domanda di una donna russa mantenuta dal marito. Per i giudici è necessario un "reddito personale"

ROMA – Il fatto che vi sia un coniuge in grado di provvedere economicamente al partner non é sufficiente a sostituire quell’ autosufficienza economica richiesta dalla legge per consentire a quest’ ultimo di diventare cittadino italiano.

Con questa motivazione, il 31 ottobre il Tar del Lazio ha respinto perché infondato il ricorso di una donna russa contro la decisione del ministero dell’ Interno che le aveva negato la cittadinanza italiana in ragione del "mancato possesso del requisito di un reddito personale ed attuale", nonostante la signora potesse contare sul reddito del marito, un imprenditore di cittadinanza iraniana.

Nella sentenza di rigetto il Tar ricorda che esiste un "silenzio della legge in relazione a precisi requisiti reddituali", ma anche che la giurisprudenza si è espressa con orientamento ormai consolidato sostenendo che il candidato alla cittadinanza deve poter garantire l’ autosufficienza economica "senza gravare sulla comunità nazionale e concorrendo anzi all’adempimento dei doveri di solidarietà economica e sociale connessi al rapporto di cittadinanza".

Ma il requisito reddituale, spiega il Tar, deve essere "attuale e personale". E non serve il fatto che la donna abbia fatto presente di poter essere "mantenuta dal marito, in possesso di adeguato reddito", fino a quando "permanga lo stato di ‘coniugio’ ed il medesimo disponga di mezzi sufficienti". Mentre nel diniego della cittadinanza, spiega ancora il Tar, si è "altresì valutato la provenienza esterna" dei mezzi di sostentamento della donna, e quindi la sua "incapacità reddituale".

(14 dicembre 2007)

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