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Cittadini Ue: la guida per partecipare alle elezioni Comunali

Ecco come votare ed essere eletti. Prima cosa da fare: iscriversi alla Lista Aggiunta Roma – 17 febbraio 2011 – L’art. 40 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sancisce che: “Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato”.  Il D. Lgs. n. 197/1996, in attuazione alla Direttiva 94/80/CE, ha stabilito le modalità d’esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle Elezioni Comunali e Circoscrizionali per i cittadini membri dell’Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

I cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) residenti in Italia possono quindi esercitare il diritto di voto (elettorato attivo) ed essere eletti (elettorato passivo) alle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune (sindaco, consiglio comunale e, dove ci sono, consigli di circoscrizione)

Iscrizione alla lista aggiunta
Per votare ed essere eletti in Italia i cittadini dell’Ue devono aver compiuto 18 anni entro il giorno fissato per la votazione e godere dei diritti politici. È inoltre indispensabile che si iscrivano a una Lista Elettorale Aggiunta presso il Comune di residenza.

La domanda d’iscrizione può essere presentata direttamente agli uffici comunali senza che la sottoscrizione sia soggetta ad autenticazione, essendo apposta in presenza del dipendente comunale addetto. In alternativa, la domanda può essere spedita mediante raccomandata. In quest’ultimo caso bisogna allegare la fotocopia non autenticata di un documento d’identità.

Termini di presentazione della domanda

La domanda può essere presentata in ogni momento fino a 40 giorni prima delle elezioni e una volta iscritti alla lista si può votare anche in tutte le elezioni successive. Se invece si presenta domanda oltre il termine, il Comune fa degli accertamenti e rilascia un attestato con cui si può votare solo nelle elezioni imminenti, ma questo non comporta l’iscrizione permanente nella lista aggiunta.

Contenuto della domanda
Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:
    a) la cittadinanza;
    b) l’attuale residenza, nonché l’indirizzo nello Stato di origine;
    c) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Il  Comune, fatte le verifiche previste dalla legge:
a)    iscrive il richiedente nell’apposita lista aggiunta, che è sottoposta al controllo ed all’approvazione della competente commissione elettorale circondariale. In questo caso, comunica all’interessato l’avvenuta iscrizione nella lista e gli invia la tessera elettorale (vedi sotto).
b)    Oppure, comunica al richiedente la mancata iscrizione,  contro la quale si può presentare un ricorso redatto in carta semplice presso la Corte d’Appello. La sentenza della Corte d’Appello può essere impugnata con il ricorso in Cassazione.

Durata d’iscrizione della lista elettorale aggiunta
I cittadini degli altri Stati membri, inclusi nell’apposita lista  aggiunta,  vi  restano  iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d’ufficio. L’eventuale trasferimento di residenza in altri comuni italiani determina l’iscrizione automatica nelle liste aggiunte del comune di nuova residenza

Per candidarsi
Il cittadino di altro Stato membro dell’Unione può presentare la propria candidatura alla carica di consigliere comunale con la possibilità di essere nominato componente della giunta del comune. È esclusa la candidatura alle cariche di sindaco e la nomina a vice sindaco.
I cittadini dell’Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale o circoscrizionale devono  produrre, all’atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta  per i cittadini italiani:
a) una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato di origine;
b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l’interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.
La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all’ammissione della candidatura, e, in caso di rifiuto, le procedure per presentare ricorso.

Tessera elettorale
La tessera elettorale che costituisce un documento permanente che deve essere conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione alla quale il cittadino comunitario potrà partecipare. Nella tessera elettorale è indicato il numero e la sede della sezione alla quale l’elettore è assegnato.

La tessera è valida fino all’esaurimento dei diciotto appositi spazi per la certificazione dell’avvenuta partecipazione alla votazione, che viene effettuata mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione. Esauriti i diciotto spazi a disposizione occorre proporre la domanda di rinnovo della tessera elettorale personale agli uffici del comune di residenza.

La tessera elettorale è indispensabile anche per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio che vengono concesse agli interessati che debbano spostarsi in occasione delle votazioni (esempio residenti in un comune diverso da quello in cui lavorano). In caso di cambio di residenza in altro Comune, la tessera elettorale dovrà essere sostituita da una nuova rilasciata dal nuovo Comune di residenza. Nel caso di cambio d’indirizzo all’interno dello stesso Comune di residenza, viene inviato al domicilio dell’elettore, a mezzo posta, un’etichetta adesiva da apporre nell’apposito riquadro della propria tessera elettorale.

Nel caso di deterioramento della tessera, ne sarà emesso un duplicato previa domanda e consegna della tessera originale deteriorata. In caso di smarrimento o furto si può rihiedere un duplicato previa domanda corredata, nel primo caso, da dichiarazione di smarrimento, e da denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri o Polizia di Stato) in caso di furto.
Per votare bisogna esibire, insieme alla tessera, un documento di identità.

Normativa di riferimento
•    Decreto Legislativo n. 197/1996 “Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza”.

Avv. Valentina Chianello

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