Roma, 22 novembre 2021 – Fermo il principio per cui la conversione di un titolo richiede che lo stesso sia in corso di validità, ragioni sistematiche fanno propendere per la possibilità di attribuire eccezionalmente efficacia “sanante” agli elementi di fatto preesistenti a quelli sopravvenuti al verificarsi del termine decadenziale. In particolare, la presenza di un contratto di lavoro valido e produttivo di effetti, sottoscritto prima della scadenza del permesso di studio, dimostrerebbe in maniera inequivoca l’intenzione dello straniero di volersi radicare nel territorio, convertendo il proprio permesso di soggiorno da studio a lavoro.
Di conseguenza ai fini della conversione non sarebbe in tal caso elemento ostativo l’intervenuta formale scadenza del titolo di soggiorno precedentemente rilasciato.
È questo il principio stabilito dal Consiglio di Stato nella sentenza adottata l’11 novembre scorso, confermando l’orientamento del TAR per l’ Emilia Romagna (sentenza n. 468/2020).
L’art. 14, comma 6, D.P.R. n. 394/99 prevede testualmente che il permesso di soggiorno per motivi di studio possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro “prima della scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro”, nei limiti delle quote fissate a norma dell’articolo 3 del D.lgs n. 286/98 (TUI). Ad avviso dei giudici, tuttavia tale scadenza non impedirebbe la conversione del permesso di soggiorno, in quanto “sebbene, a rigore, la conversione di un titolo richieda, in senso logico e giuridico, la validità in corso dello stesso titolo di cui si chiede la conversione, tuttavia ragioni sistematiche fanno propendere per la possibilità di attribuire eccezionalmente efficacia “sanante” agli elementi di fatto preesistenti e a quelli sopravvenuti al verificarsi del termine decadenziale […]. L’art. 5, comma 5, del TUI attribuisce rilevanza ad elementi di fatto, anche non preesistenti e anche non rappresentati nell’istanza di rinnovo o rilascio del permesso, purché introdotti nel procedimento prima della sua conclusione, da cui sia possibile trarre un giudizio prognostico favorevole circa la capacità reddituale futura del richiedente, mostrando così il favor del legislatore per la concreta e attuale volontà dello straniero di integrarsi nella società italiana mediante lo svolgimento di attività lavorativa ed il lecito procacciamento di mezzi di sostentamento”.
Nella fattispecie, quindi, la presenza di un contratto di lavoro valido e produttivo di effetti, sottoscritto prima della scadenza del permesso di studio, dimostrerebbe – ad avviso dei giudici – in maniera inequivoca l’intenzione dello straniero di volersi radicare nel territorio, convertendo il proprio permesso di soggiorno da studio a lavoro.
Conseguentemente, il ritardo nella presentazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno non costituirebbe causa di decadenza dell’esercizio di detto diritto.
FONTE NEWS: Integrazione migranti, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali