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Consulta: perchè il no automatico al rinnovo del permesso di soggiorno in caso di condanna è illegittimo

Roma, 8 maggio 2023 – La Corte Costituzione si è espressa rispetto alla richiesta richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di condanna dello straniero per alcuni fatti di lieve entità. E l’ultima parola è chiara: non deve e non può essere respinta in automatico. Perchè la decisione spetta al questore che dovrà valutare l’eventuale pericolosità sociale del richiedente prima di negare il permesso.

Migranti, la sentenza della Consulta

Il tema è stato sollevato in seguito ai due giudizi nati da ricorsi presentati da migranti, la cui richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro era stata respinta a causa delle condanne per i predetti reati. Sulla stessa lunghezza d’onda di altre sentenze precedenti, quindi, la Corte Costituzionale ha chiarito che il legislatore è titolare di un’ampia discrezionalità nella regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale. Ovviamente, entro il limite di un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diritti e degli interessi coinvolti.

Davanti alla minore entità dei fatti di reato considerati, perciò, l’automatismo è stato ritenuto “manifestamente irragionevole. Sia perché, per le stesse condanne, nell’ambito della disciplina dell’emersione del lavoro irregolare, volta al medesimo scopo del rilascio del permesso di soggiorno, quest’ultimo non è automaticamente escluso. Ma implica una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero. E sia perchè l’automatismo del diniego, riferito a stranieri già presenti regolarmente sul territorio nazionale (e che hanno iniziato un processo di integrazione sociale), è in contrasto con il principio di proporzionalità”.

Quindi, “può verificarsi che la condanna, nei casi considerati, non sia tale da comportare un giudizio di pericolosità attuale riferito alla persona del reo. E ciò per varie ragioni: la lieve entità e le circostanze del fatto, il tempo ormai trascorso dalla sua commissione. Poi ancora il livello di integrazione sociale nel frattempo raggiunto. Risulta, pertanto, necessario che, nell’ esaminare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, l’autorità amministrativa apprezzi tali elementi. Al fine di evitare che la sua valutazione si traduca in un giudizio astratto e, per ciò solo, lesivo dei diritti garantiti dall’art. 8 CEDU”.

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