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Corso di perfezionamento? Ok alla conversione

Si allunga la lista dei titoli per le “conversioni veloci” dei permessi da studio a lavoro. Non si passa per il decreto flussi Roma – 12 ottobre 2009 – Anche chi ha trovato lavoro dopo un corso di perfezionamento  può convertire subito il suo permesso per studio in uno per lavoro, senza aspettare il decreto flussi.

Fino alla scorsa primavera, solo gli studenti stranieri che conseguivano una laurea in Italia, insieme a quelli regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età, potevano convertire il permesso di soggiorno da studio a lavoro al di fuori del decreto flussi. Gli altri dovevano presentare domanda dopo la pubblicazione del decreto e sperare di aggiudicarsi una delle quote destinate alle conversioni.

A marzo però anche master, dottorati  e specializzazioni post lauream sono diventati validi per le conversioni “veloci”. Ora (come spiega oggi una circolare del Viminale), il ministero dell’Istruzione ha aggiunto anche i corsi di perfezionamento. Ecco quindi la lista completa:

–    Laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari);

–    Laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 CFU della Laurea oltre ai 120 CFU per la laurea magistrale);

–    Diploma di specializzazione (minimo due anni);

–    Dottorato di ricerca (minimo 3 anni);

–    Master universitario di I livello (durata minimo 1 anno -60 crediti), cui si accede con la laurea;

–    Master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede con il diploma di laurea, ex legge n. 341/90 o con laurea specialistica o con laurea magistrale.

–    Attestato o Diploma di perfezionamento (durata annuale – 60 crediti) cui si accede con il Diploma di Laurea ex L.341/90 o con laurea specialistica magistrale.

Scarica la circolare

Elvio Pasca

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