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Corte di Giustizia: assegno di maternità e bonus bebè anche ai titolari di permesso unico lavoro

Roma, 6 settembre 2021 – I cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico di lavoro  hanno il diritto di beneficiare dell’assegno di natalità e dell’assegno di maternità previsti dalla normativa italiana. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Ue in una sentenza adottata il 2 settembre scorso (causa C-350/20)

Il caso

Sia sulla questione dell’assegno di maternità che su quella relativa all’assegno di natalità (cd bonus bebè) è da anni in corso in Italia un notevole contenzioso giurisprudenziale che ha visto i giudici di merito esprimersi molte volte a favore dell’estensione delle due prestazioni assistenziali anche agli stranieri non in possesso del permesso Ue per lungo soggiornanti, sulla base della diretta applicabilità nel nostro ordinamento dell’articolo 12 della Direttiva 2011/98/UE. Tale articolo, infatti, prevede che i lavoratori dei paesi terzi, beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne, tra l’altro, le prestazioni di malattia e di maternità.

Nell’ambito di dette controversie, la Corte Suprema di Cassazione nel 2019, ritenendo che la disciplina dell’assegno di natalità violasse diverse disposizioni della Costituzione italiana, aveva sottoposto alla Corte costituzionale alcune questioni di legittimità costituzionale riguardanti la legge n. 190/2014, nella parte in cui quest’ultima subordina il riconoscimento dell’assegno in favore di cittadini di paesi terzi alla condizione che essi siano titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo. Per le medesime ragioni, la Corte Costituzionale era stata altresì investita di una questione di legittimità costituzionale vertente sul decreto legislativo n. 151/2001, relativo all’assegno di maternità. Ritenendo che il divieto di discriminazioni arbitrarie e la tutela della maternità e dell’infanzia, garantiti dalla Costituzione italiana, debbano essere interpretati alla luce delle indicazioni vincolanti fornite dal diritto dell’Unione, la Corte costituzionale nel 2020 ha chiesto alla Corte di Giustizia di precisare la portata del diritto di accesso alle prestazioni sociali riconosciuto dall’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale concesso dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 ai lavoratori di paesi terzi. 

La sentenza

Nella sua sentenza, pronunciata in Grande Sezione, la Corte di Giustizia Ue conferma il diritto dei cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico di beneficiare di un assegno di natalità e di un assegno di maternità quali previsti dalla normativa italiana.

La Corte precisa in primo luogo che occorre verificare se l’assegno di natalità e l’assegno di maternità di cui trattasi costituiscano prestazioni rientranti nei settori della sicurezza sociale elencati all’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento n. 883/2004 (a cui l’articolo 12 della direttiva UE rinvia). Per quanto riguarda l’assegno di natalità, la Corte rileva che tale assegno viene concesso automaticamente ai nuclei familiari che rispondono a determinati criteri oggettivi definiti ex lege, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente. Si tratta di una prestazione in denaro destinata in particolare, mediante un contributo pubblico al bilancio familiare, ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento di un figlio appena nato o adottato. La Corte da ciò conclude che tale assegno costituisce una prestazione familiare, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004. Per quanto riguarda l’assegno di maternità, la Corte rileva che esso è concesso o negato tenendo conto, oltre che dell’assenza di un’indennità di maternità connessa a un rapporto di lavoro o allo svolgimento di una libera professione, delle risorse del nucleo di cui fa parte la madre sulla base di un criterio oggettivo e legalmente definito, ossia l’indicatore della situazione economica, senza che l’autorità competente possa tener conto di altre circostanze personali. Inoltre, tale assegno si riferisce al settore della sicurezza sociale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004. La Corte conclude quindi che l’assegno di natalità e l’assegno di maternità rientrano nei settori della sicurezza sociale per i quali i cittadini di paesi terzi beneficiano del diritto alla parità di trattamento.

La Corte conclude quindi ritenendo in contrasto con il diritto Ue la normativa nazionale che esclude i titolari di permesso unico dal beneficio di detti assegni.

Tappe successive

La questione esaminata dalla Corte di Giustizia dovrebbe, trovare una soluzione normativa con l’approvazione della “Legge Europea 2019-2020” ( AS 2169) la quale prevede (articolo 2) la modifica dell’articolo 41 del D.lgs. n. 286/98 e di alcune normative specifiche di settore, per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 12 della Direttiva 2011/98/UE

Da gennaio 2021, in ogni caso, l’assegno di maternità e il bonus bebè saranno assorbiti dall’assegno unico che non presenterà più la limitazione ai soli lungosoggiornanti. 

FONTE NEWS: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

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