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Decreto Flussi 2022: dal 27 marzo la presentazione delle domande. La guida del Ministero del Lavoro

Roma, 24 marzo 2023 – A partire dalle ore 9.00 di lunedì 27 marzo 2022 sarà possibile inviare le domande per far venire in Italia e assumere lavoratori stranieri o per convertire permessi di soggiorno nell’ambito delle quote previste dal decreto flussi 2022.

Le domande si presentano online, tramite la sezione Sportello Unico Immigrazione del Portale Servizi del Ministero dell’Interno. Per registrarsi e accedere è necessario lo SPID. Il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul Portale Servizi la seguente nota, che descrive la procedura con i successivi passaggi (fare riferimento al Portale Servizi del Ministero dell’Interno per eventuali aggiornamenti):

“DECRETO FLUSSI

PROCEDURA INFORMATICA

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda si presenta in via telematica accedendo, tramite SPID, al Portale Servizi – ALI.

Nella fase cd. di precompilazione (per il Decreto Flussi 2022 – dal 30 gennaio al 22 marzo 2023 fino alle ore 20:00), si procede alla compilazione del modello di domanda di nulla osta al lavoro o di conversione, allegando la documentazione richiesta.

Occorre indicare, nell’apposito campo PEC previsto nei modelli di domanda, un indirizzo di posta elettronica, al quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione.

Tale indirizzo deve considerarsi come domicilio eletto, ai sensi dell’art. 47 del codice civile, per le notifiche degli atti relativi all’istanza.

Nel giorno del cd. click day (per il Decreto Flussi 2022 – il 27 marzo 2023), dalle ore 9.00 sarà possibile procedere all’invio della/delle domanda/e, precedentemente compilate.

FASE ISTRUTTORIA

– Integrazione dati e documenti

Nel corso dell’esame della istanza, lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) può chiedere:

a) un’integrazione dei documenti allegati alla domanda;

b) un’integrazione dei dati presenti nella domanda, su indicazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).

In tali ipotesi, viene inviata una comunicazione, via PEC, all’indirizzo di posta elettronica, indicato dal richiedente nella domanda.

Per rispondere allo Sportello Unico per l’Immigrazione occorre seguire le indicazioni riportate nel testo della comunicazione ricevuta.

In particolare, nel caso a) occorre accedere al Portale Servizi – ALI per sapere quali documenti vanno integrati ed inserire la documentazione richiesta.

Nel caso b) occorre accedere al Portale Servizi – ALI e integrare/modificare direttamente i dati della domanda per cui è stata chiesta l’integrazione.

– Preavviso di rigetto/rigetto definitivo

Ove ricorrano i seguenti casi:

– esito negativo dell’istruttoria documentale [rif. punto a) paragrafo precedente], ad esempio, nel caso in cui lo Sportello ravvisi la carenza o la non idoneità dei documenti obbligatori previsti;

– parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) e/o della Questura;

lo Sportello invia, per il tramite del sistema, una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente, trasmettendo in allegato l’atto di preavviso di rigetto (art. 10 bis l. 241/90) in cui è riportata la relativa motivazione.

Da tale momento decorrono 10 giorni per rispondere all’Amministrazione, fornendo proprie osservazioni.

Tali osservazioni dovranno essere trasmesse all’indirizzo PEC da cui si è ricevuta la comunicazione.

L’eventuale provvedimento definitivo di rigetto, successivo alla fase delle osservazioni, sarà trasmesso nella stessa modalità del preavviso.

L’atto di preavviso di rigetto e il provvedimento definitivo di rigetto sono visualizzabili anche accedendo al Portale Servizi – ALI.

NULLA OSTA/COMUNICAZIONE

– Rilascio del nulla osta al lavoro

Se l’istruttoria dell’istanza è favorevole, il richiedente riceve all’indirizzo di posta elettronica, indicato nell’istanza, una comunicazione con la quale viene avvisato che è stato rilasciato il nulla osta e che lo stesso è scaricabile, accedendo al Portale Servizi – ALI.

L’istruttoria deve intendersi favorevole, ai sensi della normativa vigente (D.L. n. 73/2022), nei seguenti casi:

a) emanazione, in base ai modelli di domanda, di entrambi i pareri positivi di ITL e Questura o solo del parere ITL;

b) decorso dei 30 giorni in assenza dei già menzionati pareri per i modelli di domanda C-stag, B2020, B-PS, B.

Il documento di nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione alla conversione del nulla osta per i modelli di conversione (VA, VB, LS/LS1, LS2, Z) e da una comunicazione di avvenuto inoltro della pratica al Ministero degli Affari Esteri per il rilascio del visto, ove ricorra la procedura semplificata per le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali un apposito protocollo di intesa (artt. 44 comma 5 del D.L. n. 73/2022 e 27 comma 1 ter del D. Lgs. n. 286/1998).

– Revoca del nulla osta al lavoro

Se i pareri di Questura ed ITL non sono stati emessi nel termine procedimentale di 30 giorni, gli stessi possono comunque essere registrati nel sistema informatico fino al completamento della procedura, ossia fino alla fase di predisposizione del modello di richiesta del permesso di soggiorno (mod. 209).

In tale caso, valgono le stesse modalità di comunicazione al richiedente che sono soprariportate con riguardo al preavviso di rigetto/rigetto definitivo.

INOLTRO DELLA PRATICA AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (MAECI)

Contestualmente all’invio del nulla osta, il sistema informatico trasmette la pratica al MAECI per il rilascio del visto di ingresso del lavoratore da parte delle competenti Rappresentanze diplomatiche.

Tale invio non è previsto per le istanze di conversione.

CONVOCAZIONE PRESSO LA PREFETTURA

Il richiedente, a seguito di rilascio del visto da parte del MAECI ovvero, nel caso di conversioni, successivamente alla comunicazione alla conversione del nulla osta, riceve una comunicazione via PEC all’indirizzo di posta elettronica indicato, con invito a visualizzare sul Portale Servizi – ALI la data di convocazione in Prefettura.

E’ prevista anche la possibilità da parte del richiedente di autoconvocarsi, accedendo direttamente ad apposita sezione del Portale e selezionando giorno e ora, tra quelli resi disponibili da parte dello Sportello.

Tale autoconvocazione è visibile dal SUI, che ha la possibilità di modificarla, fissando data e orario differente. Di tale modifica viene data comunicazione al richiedente nella stessa modalità di cui sopra.

Il SUI può prevedere anche una eventuale convocazione in modalità telematica, mediante videoconferenza. In tal caso, puntuali indicazioni saranno rese note dallo Sportello nella comunicazione di convocazione visibile mediante accesso al Portale.

REGISTRAZIONE INGRESSO LAVORATORE STRANIERO

Dopo l’ingresso in Italia, il lavoratore straniero si reca insieme al datore di lavoro, ovvero si collega in modalità telematica (ove in tal senso previsto), nel giorno fissato per la convocazione, presso la Prefettura, dove si svolgono le seguenti operazioni:

– verifica/generazione del codice fiscale del lavoratore;

– firma del contratto di soggiorno;

– generazione del modello di richiesta del permesso di soggiorno (mod. 209) e inoltro al sistema di Poste Italiane;

– generazione e invio automatico della comunicazione obbligatoria.

RINUNCIA ALL’ISTANZA

A fronte di una comunicazione di rinuncia del richiedente, il SUI attiva a sistema la registrazione della rinuncia del procedimento amministrativo della pratica.

A valle di tale attività, il sistema invia una PEC all’indirizzo di posta elettronica indicato, recante una comunicazione di avvenuta rinuncia, visualizzabile anche sul Portale Servizi – ALI.

La rinuncia può essere fatta dal richiedente direttamente tramite il Portale Servizi – ALI.

N.B.

Tutti gli atti emessi dallo Sportello Unico e trasmessi all’indirizzo di posta elettronica del richiedente, indicato in domanda, o resi accessibili dal Portale ALI, non presentano la firma autografa o digitale, ma riportano in calce il nominativo del dirigente dello Sportello e recano, a fini di validità, la dicitura: “Firma autografa non apposta ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993”.”

FONTE NEWS: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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