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Durata del permesso di soggiorno e rinnovo, cosa è cambiato con il Decreto Cutro? La guida del Ministero

Roma, 9 giugno 2023 – La durata del permesso di soggiorno non è uguale per tutti i tipi di permessi di soggiorno, ma varia in base al tipo di visto utilizzato per l’ingresso in Italia e a seconda del motivo per il quale lo straniero è autorizzato a rimanere sul territorio nazionale. In caso di soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio non viene rilasciato un permesso di soggiorno, ma lo straniero dovrà semplicemente dichiarare, entro otto giorni dall’ingresso, la sua presenza in Italia all’autorità di frontiera al momento dell’ingresso, se questo è effettuato da un paese non appartenente all’Area Schengen, o al questore della provincia in cui si trova. 

Quanto dura un permesso di soggiorno per motivi di lavoro?
ll permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno e la sua durata non può superare:

a) 9 mesi in caso di uno o più contratti di lavoro stagionale;

b) 1 anno  in caso di lavoro subordinato a tempo determinato

c) 2 anni in caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,

d) 2 anni in caso di lavoro autonomo

Anche i permessi di soggiorno rilasciati a seguito di ricongiungimento familiare hanno una durata massima di 2 anni

Cosa si intende per rinnovo del permesso di soggiorno?
Il rinnovo del permesso di soggiorno consiste nel rilascio al cittadino straniero di un nuovo titolo di soggiorno di durata generalmente non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale, fatti salvi i diversi termini previsti dal D.lgs. n. 286/98 (TUI) e dal suo Regolamento di Attuazione e sempre che, alla data di scadenza, perdurino le condizioni che determinarono il primo rilascio.
Il DL 20/23 (CD Decreto Cutro), convertito con modifiche nella legge n. 50/23, ha introdotto, nella fase di rinnovo, un’importante novità in materia di durata di alcuni permessi di soggiorno, prevedendo che la durata del permesso rinnovato potrà essere al massimo di tre anni e non più di due come era fino ad oggi. Questo sarà possibile però  solo per i permessi rilasciati per motivi di lavoro autonomo, lavoro subordinato a tempo indeterminato e per i permessi rilasciati ai familiari ricongiunti.

Per tali permessi si supera quindi l’attuale previsione generale (5, comma 4, secondo periodo, T.U.I) secondo la quale il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale. Al termine del primo rinnovo, essendo maturati  cinque anni di soggiorno regolare in Italia,  sarà così possibile, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, chiedere direttamente il rilascio di un permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti.


Come si rinnova il permesso di soggiorno?
Il rinnovo del permesso di soggiorno va richiesto (tramite gli uffici postali o alla Questura, a seconda dei motivi del rinnovo) almeno 60 giorni prima della scadenza Tale termine è meramente indicativo, e in caso di inosservanza non è prevista un’immediata sanzione. Viene invece considerato irregolare lo straniero con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni, senza che ne sia stato richiesto il rinnovo.

Quali sono i diritti dello straniero nella fase di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno?
L’art. 5 comma 9-bis del TUI consente di svolgere temporaneamente attività lavorativa  nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno. In caso di richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, per tutto il periodo necessario all’Amministrazione per portare a termine le procedure, lo straniero può contare sulla piena legittimità del soggiorno e svolgere attività lavorativa a condizione che:
• la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno  sia stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
• sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso. Gli effetti dei diritti esercitatati nelle more del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno cessano solo in caso di mancato rilascio, rinnovo, revoca o annullamento del permesso stesso. In questa fase si può, quindi, iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, rinnovare la Carta di identità scaduta, fare un cambio di residenza, godere delle prestazioni previdenziali, prendere la patente di guida, ecc.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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