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Fisco: così le detrazioni Irpef per i familiari a carico degli stranieri

Per i cittadini dell’Unione Europea basterà un’autocertificazione, mentre per quelli extra-comunitari sarà richiesta una documentazione originale prodotta anche da autorità consolare del Paese di origine.

ROMA – Anche gli stranieri che vivono e pagano le tasse in Italia potranno richiedere le detrazioni Irpef per i figli e i coniugi a carico.

La novità, che è stata introdotta con l’ultima finanziaria, scatterà dal prossimo 25 settembre. A fissare le norme attuative è un regolamento firmato dal ministro dell’Economia Tommaso Padoa Schioppa, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale oggi in edicola.

Le regole previste sono differenziate a seconda della provenienza del lavoratore straniero e varranno per ottenere lo "sconto" nel 2007, nel 2008 e nel 2009: per i cittadini dell’Unione Europea basterà un’autocertificazione, mentre per quelli extra-comunitari sarà richiesta una documentazione originale prodotta anche da autorità consolare del Paese di origine.

COME FARE
Le regole per ottenere le detrazioni per i familiari a carico sono le stesse previste per i residenti italiani. In particolare il coniuge o i figli (o comunque i familiari che possono essere considerati a carico) dovranno avere redditi inferiori a 2.840,52 euro (compresi anche i redditi prodotti oltre confine) e non devono aver goduto di analoghi sconti da parte di nessun altro Paese.

Per i cittadini di paesi dell’Unione Europea e per quelli che hanno aderito all’Accordo sullo spazio economico europeo basterà un’autocertificazione che dovrà evidenziare proprio questi aspetti: il reddito inferiore alla soglia prevista, il mancato beneficio di detrazioni in altri Paesi, ma anche il grado di parentela del familiare e l’indicazione del mese nel quale si sono verificate e sono terminate le condizioni richieste.

Più complessa la documentazione prevista per gli extracomunitari. In questo caso sono previste tre possibilità: a) la documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese di Origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
b) per i residenti in paesi che hanno firmato la Convezione dell’Aja del 1961 la presentazione di un documento con un timbro speciale (che si chiama Apostille) che serve a certificare che il documento è una copia conforme dell’originale;
c) con documentazione del Paese di origine, tradotta e "asseverata" come conforme all’originale dal consolato italiano presso il Paese di origine.

La documentazione dovrà essere consegnata al datore di lavoro, che dovrà tenerne conto nelle trattenute fiscali in busta paga. In caso di controllo, comunque, l’Agenzia delle Entrate potrà richiedere la certificazione rilasciata dall’autorità fiscale del Paese di residenza che attesti la sussistenza delle condizioni che sono state autocertificate o dimostrate con la documentazione diplomatica.

(11 settembre 2007)

s.c.

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