"Discutibile la parificazione fra delitti puniti gravemente con le contravvanzioni in genere" Roma, 11 dicembre 2009 – Nel ddl sul processo breve è "discutibile" la "parificazione fra le ipotesi di delitto punite assai gravemente con le contravvanzioni in genere e, in particolare, con quelle in materia di immigrazione".
Lo scrive la Sesta Commissione del Csm nel parere sul ddl sul processo breve. E spiega che "è difficile cogliere la coerenza e razionalità di una siffatta selezione delle fattispecie penali se si prescinde dalla gravita’ e tipologia della pena prevista dalla legge".
Lo stesso legislatore, del resto "solo pochi mesi fa ha configurato il reato di immigrazione clandestina come una contravvenzione punibile con la sola ammenda, per il cui accertamento e’ stato introdotto un apposito ruito ‘accelerato’ dinanzi al giudice di pace sul presupposto che esso sia di agevole accertamento e che, stante la pena prevista, non desta un particolare ‘allarme sociale’".
Il Csm ricorda, nel sottolineare "l’incoerenza e l’irragionevolezza dell’intervento", l’esclusione dal novero dei reati per i quali non si applica il nuovo istituto del reato di maltrattamenti in famiglia (tranne nei casi in cui provocano lesioni gravissime o la morte), di stalking, degli omicidi derivanti da colpa professionale (le cosiddette colpe mediche). Il parere evidenzia che non vi e’ "alcun dubbio che occorrerebbe una maggiore razionalizzazione del catalogo dei reati inclusi ed esclusi dall’applicazione della ‘prescrizione processuale’, operata guardando alla gravita’ dei reati considerati e alla coerenza del sistema".