(ANSA) – ROMA, 1 AGO – Una stretta sui ricongiungimenti familiari, con l’introduzione anche del test del dna per determinare la parentela; l’allontanamento per chi non ha un reddito sufficiente; restrizioni per i richiedenti asilo. E’ quanto prevedono i tre decreti legislativi proposti dal ministro dell’Interno, Roberto Maroni, ed inviati alla Commissione europea per un parere prima della definitiva approvazione. LIBERA CIRCOLAZIONE COMUNITARI – Per soggiornare in Italia oltre tre mesi – prevede il decreto in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari – i comunitari devono avere risorse economiche sufficienti provenienti da attività lecite dimostrabili, avere un’assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed iscriversi all’anagrafe entro 10 giorni dalla fine dei tre mesi. Ai fini dell’allontanamento, costituisce motivo imperativo di pubblica sicurezza la mancata iscrizione anagrafica o la mancata richiesta della carta di soggiorno. Così come i reati contro la moralità pubblica ed il buon costume e quelli per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Nel corso dell’esecuzione dell’allontanamento, il comunitario potrà essere trattenuto, per un massimo di 15 giorni, in un Centro di permanenza. In caso di violazione del divieto di reingresso è previsto l’aumento delle sanzioni penali. La mancata pronuncia, entro 60 giorni, del giudice sull’istanza di sospensione del provvedimento di allontanamento, consente l’esecuzione del provvedimento stesso. RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI – Il decreto introduce limitazioni al diritto di ricongiungimento nei confronti del coniuge, dei figli maggiorenni e dei genitori. In particolare, per il coniuge é richiesta l’età minima di 18 anni e che non sia legalmente separato. Per i figli maggiorenni si richiede che l’impossibilità di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita dipenda da ragioni oggettive derivanti da una condizione di invalidità totale. Per i genitori si richiede che non abbiano figli nel Paese di origine oppure, se ultrasessantacinquenni, che gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. Si prevede poi, per l’accertamento del rapporto di parentela, la possibilità del ricorso all’esame del dna, quando ci siano dubbi sull’autenticità. RICONOSCIMENTO E REVOCA STATUS RIFUGIATO – Il decreto prevede che il prefetto stabilisce un luogo di residenza o un’area dove il richiedente asilo possa circolare. Quest’ultimo ha l’obbligo di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione, se convocato. Si elimina l’effetto sospensivo del ricorso contro la decisione di rigetto della Commissione. (ANSA).
IMMIGRAZIONE: COSA PREVEDONO I 3 DECRETI INVIATI A UE
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