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Impronte nomadi: solo dai 14 anni in su

"Nei casi in cui è impossibile un’altra identificazione". Le linee guida del Viminale Roma – 23 luglio 2008 – Nei campi nomadi possono essere prese le impronte anche ai minori, ma solo se hanno di 14 anni e se non è "possibile una identificazione in altro modo". L’indicazione, che vale anche per gli adulti, è contenuta nelle Linee guida per il censimento dei campi diramate dal ministro dell’Interno, Roberto Maroni, ai prefetti di Roma, Milano e Napoli.

Per i minori di 14 anni, ma maggiori di 6, le Linee guida stabiliscono che "le impronte potranno essere acquisite solo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, ove richiesto da coloro che ne esercitano la potestà", oppure "nei casi necessari, attraverso il raccordo con la competente procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori e a mezzo della polizia giudiziaria". Al di sotto di questa fascia d’età, le impronte potranno essere prese, "d’intesa con la procura della Repubblica presso il Tribunale di minori, solamente in casi eccezionali, da parte dela polizia giudiziaria, nei confronti dei minori che versino in stato d’abbandono o si sospetta possano essere vittime di reato".

Fissati i paletti anche per le impronte agli adulti. E’ nella discrezionalità dei commissari, stabilisce il documento, determinare la forma di riconoscimento da adottare (descrittiva, fotografica, dattiloscopica o antropometrica), ma le impronte devono essere prese, "secondo le ordinarie procedure previste dalla legislazione vigente, nei casi in cui l’identificazione, che deve essere certa, non sia altrimenti possibile in base a documenti disponibili e circostanze attendibili, sulla base di quanto previsto dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione".

 Tutte le procedure, viene sottolineato, "devono essere eseguite nel rispetto della persona e in condizioni di riservatezza". Quanto ai dati già raccolti (i prefetti di Milano e Napoli hanno infatti già rilevato impronte digitali a nomadi, in alcuni casi anche a minori), proseguono le Linee Guida, se trattati in difformità con queste indicazioni, "non potranno essere ulteriormente utilizzati e/o conservati".

Non ci sarà alcun data base e le informazioni raccolte saranno conservate secondo le norme previste per tutti gli altri cittadini, nella responsabilità dei soggetti autorizzati a detenerle (uffici anagrafici, uffici di polizia, uffici per l’assistenza sociale, Asl, ecc.).

 Il censimento, rileva ancora il Viminale, è strumentale "al raggiungimento delle finalità di carattere sociale, assistenziale e di integrazione". La rilevazione delle presenze dovrà contenere "esclusivamente le informazioni necessarie in relazione a queste finalità, nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone, con esclusione di qualsiasi dato non pertinente, in particolare quelli attinenti all’etnia e alla religione".

Le operazioni non devono riguardare specifici gruppi, soggetti o etnie, ma "tutti coloro che risultano presenti negli insediamenti, autorizzati o abusivi che siano, qualunque sia la nazionalità o il credo religioso". Il censimento è "funzionale a individuare le persone che potranno legittimamente abitare negli insediamenti autorizzati e punta a eliminare, nel contempo, tutti gli insediamenti abusivi".

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