Roma, 9 agosto 2023 – 7500 nuove quote di ingresso disponibili per la frequenza di corsi di formazione professionale in Italia e altre 7500 per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.
Sono queste le nuove quote di ingresso previste per il triennio 2023/2025 dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 giugno 2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto.
Si tratta, come da alcuni anni ormai, di una programmazione triennale e quindi le quote potranno essere utilizzate tra il 2023 e il 2025.
Tali quote che sono di norma sottoutilizzate: nel triennio precedente sono state utilizzate solo 3.219 quote su un totale di 15.000 quote previste. Nonostante ciò, si legge sempre nelle premesse del decreto, il Governo ha deciso di mantenere invariato, nonostante il sottoutilizzo, il contingente per il triennio 2023/2025, in vista di futuri Accordi di collaborazione con paesi terzi per l’ingresso di cittadini per lo svolgimento di tirocini.
Si tratta inoltre di un canale di ingresso che potrebbero essere più utilizzato nei prossimi anni in quanto a seguito delle recenti modifiche normative i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di studio/tirocinio possono ora, al termine del periodo di formazione, essere convertiti in un permesso per motivi di lavoro al di fuori delle quote. Il cd “decreto Cutro” (DL 20 marzo n. 23 convertito nella Legge 5 maggio 2023 n. 50) ha, infatti, soppresso la previsione che subordinava la conversione di tali permessi alla disponibilità di una quota prevista dal decreto flussi annuale. Ne consegue che tali permessi, purché ancora in corso di validità, possono ora essere convertiti in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici.
Il nuovo decreto nel dettaglio
Il decreto del 28 giugno prevede che per il triennio 2023/2025 il limite massimo di ingressi in Italia per motivi di formazione/tirocinio è pari a:
– 7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell’Intesa tra Stato e Regioni del 20 marzo 2008;
Non rientrano tra i suddetti corsi, quelli organizzati dalle Università per il conseguimento di Master di primo o secondo livello, né comunque quelli organizzati dalle Università per singole attività formative. In tal caso viene rilasciato un visto di ingresso per studio/università.
– 7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.
Si ricorda che per quanto riguarda i cittadini stranieri residenti all’estero, la possibilità per gli stessi di fare ingresso in Italia per svolgere un periodo di tirocinio rientra tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle quote contemplati all’art. 27, lett. f) del Testo Unico sull’immigrazione e dall’art. 40, comma 9, lett. a) del D.P.R. n. 394/99, così come modificato dal D.P.R. n. 334/04. Per fare ingresso in Italia per tale motivo non è necessario il nulla osta al lavoro ma occorre ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti delle quote determinate dal decreto appena pubblicato.
FONTE NEWS: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali