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Inps: assegni di disoccupazione anche col cedolino

Ribaditi a livello nazionale i diritti di chi attende il permesso di soggiorno Roma – 21 marzo 2008 – Qualche mese fa era stata l’Inps del Piemonte a ricordare che anche i cittadini stranieri che hanno in tasca solo il cedolino hanno diritto a riscuotere l’indennità di disoccupazione. Martedì scorso l’istituto di previdenza ha ribadito il concetto a livello nazionale, con un messaggio inviato a tutti i suoi uffici.

"Le prestazioni di disoccupazione (ordinaria o con requisiti ridotti) sono liquidabili, in assenza del permesso di soggiorno o del rinnovo dello stesso, previa presentazione da parte del lavoratore straniero della copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dallo Sportello Unico per l’immigrazione e della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso stesso rilasciata dall’Ufficio postale abilitato" si legge nel messaggio n. 6449 del 18 marzo. "Detta documentazione – continua l’Inps – dovrà essere fotocopiata e inserita nel fascicolo della domanda di disoccupazione".

L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori che sono stati licenziati o si sono dimessi per giusta causa (stipendi non pagati, molestie sessuali ecc.), purchè abbiano versato almeno 52 contributi settimanali all’Inps nel biennio precedente la fine del rapporto di lavoro. Chi ha versato meno di 52 contributi settimanali, ma è iscritto all’Inps da almeno due anni nel corso dei quali ha lavorato almeno 78 giorni, può invece chiedere l’indennità di disoccupazione ridotta.

La posizione dell’Inps riguardo chi attende il permesso non è nuova. Recependo le indicazioni del ministero dell’Interno, già in passato l’istituto ha sottolineato che questi lavoratori vanno considerati "in possesso di tutti i diritti acquisiti e maturati nell’ambito del rapporto di lavoro, anche ai fini previdenziali".

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