Referendum, pareri preventivi, infrastrutture, distanze minime, “congruità” col paesaggio ecc.. Ecco i paletti introdotti dal Consiglio Regionale per tutti gli edifici di culto, non solo musulmani
Milano – 29 gennaio 2015 – Vuole contrastare chiaramente la costruzione di nuove moschee, ma non colpirà solo l’islam la legge approvata mercoledì scorso da consiglio regionale lombardo. Il testo, voluto dalla Lega Nord e appoggiato dagli altri partiti del centrodestra, introduce infatti una serie di paletti che riguarderanno tutte confessioni.
Nel calderone finiscono quindi anche chiese cattoliche o evangeliche, templi buddisti o induisti, così come le case del Regno dei Testimoni di Geova. Per le moschee c’è però un ostacolo in più: dal momento che l’islam non ha un patto con lo Stato Italiano, viene introdotto un “parere preventivo e obbligatorio” da parte di una consulta regionale, nominata dalla Giunta, che deve ancora essere istituita.
Fulcro della nuova legge è un “piano delle attrezzature religiose” che dovrà essere approvato dai Comuni e che potrà essere sottoposto a un referendum tra i residenti.
Prevederà, tra le altre cose, distanze minime (decise dalla giunta regionale) rispetto ad altri edifici di culto, e già questo, vista la presenza capillare di chiese cattoliche, potrebbe far finire in estrema periferia le nuove costruzioni se non addirittura renderle impossibili. Tra gli altri requisiti, opere di urbanizzazione, parcheggi ampi almeno il doppio rispetto all’area di preghiera, sistemi di videosorveglianza e la “congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo”.
Qui di seguito il testo della legge approvata dal consiglio Regionale lombardo.
Stranieriinitalia.it
X LEGISLATURA ATTI: 5942
LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 62
Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi
Approvata nella seduta del 27 gennaio 2015
Art. 1
(Modifiche alla l.r. 12/2005)
1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 4, comma 2, primo periodo, dopo le parole “il documento di piano di cui all’articolo 8,” sono aggiunte le seguenti: “il piano per le attrezzature religiose di cui all’articolo 72,”;
b) il comma 2 dell’articolo 70 è sostituito dal seguente:
“2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
2 bis. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì agli enti delle altre confessioni religiose che presentano i seguenti requisiti:
a) presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale e un significativo insediamento nell’ambito del comune nel quale vengono effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo;
b) i relativi statuti esprimono il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione.
2 ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo gli enti delle confessioni religiose di cui ai commi 2 e 2 bis devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune interessato. Le convenzioni prevedono espressamente la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione.
2 quater. Per consentire ai comuni la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, viene istituita e nominata con provvedimento di Giunta regionale, che stabilisce anche composizione e modalità di funzionamento, una consulta regionale per il rilascio di parere preventivo e obbligatorio sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 bis. La consulta opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.”;
c) l’articolo 72 è sostituito dal seguente:
“Art. 72
(Piano per le attrezzature religiose)
1. Le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse sono specificamente individuate nel piano delle attrezzature religiose, atto separato facente parte del piano dei servizi, dove vengono dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all’articolo 70.
2. L’installazione di nuove attrezzature religiose presuppone il piano di cui al comma 1; senza il suddetto piano non può essere installata nessuna nuova attrezzatura religiosa da confessioni di cui all’articolo 70.
3. Il piano di cui al comma 1 è sottoposto alla medesima procedura di approvazione dei piani componenti il PGT di cui all’articolo 13.
4. Nel corso del procedimento per la predisposizione del piano di cui al comma 1 vengono acquisiti i pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell’ordine oltre agli uffici provinciali di questura e prefettura al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica, fatta salva l’autonomia degli organi statali. Resta ferma la facoltà per i comuni di indire referendum nel rispetto delle previsioni statutarie e dell’ordinamento statale.
5. I comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad adottare e approvare il piano delle attrezzature religiose entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi”. Decorso detto termine il piano è approvato unitamente al nuovo PGT.
6. Il piano delle attrezzature religiose può avere valenza sovracomunale, sulla base di una convenzione tra comuni limitrofi che individua il comune capofila. La procedura di cui all’articolo 4 deve avvenire singolarmente in ogni comune. Il provvedimento finale e conclusivo della procedura è unico e ne è responsabile il comune capofila. Il piano delle attrezzature religiose sovracomunale costituisce parte del piano dei servizi dei singoli comuni che hanno aderito alla convenzione di cui sopra.
7. Il piano delle attrezzature religiose deve prevedere tra l’altro:
a) la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate o, se assenti o inadeguate, ne prevede l’esecuzione o l’adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
b) la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, ne prevede l’esecuzione o l’adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
c) distanze adeguate tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose. Le distanze minime sono definite con deliberazione della Giunta regionale;
d) uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell’edificio da destinare a luogo di culto. Il piano dei servizi può prevedere in aggiunta un minimo di posteggi determinati su coefficienti di superficie convenzionali;
e) la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all’edificio, con onere a carico dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o forze dell’ordine;
f) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l’accessibilità alle strutture anche da parte di disabili;
g) la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attrezzature religiose esistenti alla entrata in vigore della legge recante“Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi.”.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.