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La Cassazione: la protezione complementare spetta a chi è realmente integrato in Italia

Roma, 12 novembre 2025 – La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema della protezione complementare, ribadendo che la tutela della vita privata e familiare dello straniero non viene meno con la riforma introdotta dal decreto legge n. 20 del 2023 (convertito nella legge n. 50 del 2023).

Con l’ordinanza n. 29593 del 10 novembre 2025, la Prima sezione civile ha chiarito che la condizione di vulnerabilità deve essere effettiva, e che la concessione della protezione complementare richiede la presenza di “segni univoci, chiari, precisi e concordanti” di integrazione sociale.

Il principio stabilito

Secondo la Suprema Corte, la protezione complementare può essere accordata quando il cittadino straniero dimostri un radicamento sul territorio nazionale tale da far ritenere che un suo allontanamento – non giustificato da motivi di sicurezza nazionale o ordine pubblico – comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata o familiare.

La Cassazione sottolinea che la revisione normativa non ha cancellato il dovere dello Stato di rispettare i propri obblighi costituzionali e internazionali, come previsto dall’articolo 5, comma 6, del Testo Unico sull’Immigrazione (D.lgs. 286/1998). Fra questi obblighi rientra esplicitamente la tutela della vita privata e familiare sancita dall’articolo 8 della CEDU.

I criteri di valutazione

Il riconoscimento della protezione complementare richiede un’attenta valutazione di proporzionalità e bilanciamento nel caso concreto, in linea con i criteri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e con la sentenza a Sezioni Unite n. 24413 del 9 settembre 2021.

Gli elementi da considerare comprendono:

  • i legami familiari sviluppati in Italia;
  • la durata della permanenza nel Paese;
  • le relazioni sociali instaurate;
  • il grado di integrazione lavorativa;
  • il legame con la comunità, anche attraverso il rispetto delle sue regole.

La Corte precisa tuttavia che la condizione di vulnerabilità non può essere solo dichiarata: deve essere dimostrata concretamente. Sul piano dell’integrazione sociale, non è necessario che il percorso sia “compiuto”, ma devono emergere indicatori concreti e coerenti di un reale inserimento nel tessuto sociale italiano.

Continuità della tutela

Il principio espresso dalla Cassazione riafferma la continuità della protezione umanitaria (oggi complementare) anche dopo le modifiche introdotte nel 2023, riconoscendo che la tutela dei diritti fondamentali della persona resta un limite invalicabile a ogni misura di allontanamento.

In definitiva, il giudice è chiamato a “ripercorrere i sentieri tracciati dalla giurisprudenza” e ad applicare con rigore i criteri di valutazione, garantendo un equilibrio tra la protezione effettiva della persona e le esigenze dello Stato in materia di sicurezza e ordine pubblico.

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