Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge n. 4 del 6 marzo 2009 Roma, 16 aprile 2010 – La Consulta ‘boccia’ le norme della Regione Liguria che impediscono i centri di identificazione ed espulsione sul territorio.
Con una sentenza depositata ieri, sul ricorso promosso dal presidente del consiglio dei ministri, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Liguria n. 4 del 6 marzo 2009, che modifica una precedente normativa sull’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati, nella parte in cui afferma "l’indisponibilita’ della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati".
La costituzione e l’individuazione dei Cie, secondo la Consulta, "attengono ad aspetti direttamente riferibili alla competenza legislativa esclusiva statale" perche’ si tratta di strutture "funzionali alla disciplina che regola il flusso migratorio dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale". "La norma impugnata, nel negare la possibilita’ di istituire nel territorio ligure i centri di identificazione ed espulsione, ha, dunque – spiega la Corte – travalicato le competenze legislative regionali".
La Consulta osserva, infatti, che anche se deve essere riconosciuta la possibilita’ di interventi legislativi delle Regioni sul fenomeno dell’immigrazione tuttavia "tale potesta’ legislativa non puo’ riguardare aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale, ma altri ambiti, come il diritto allo studio o all’assistenza sociale".