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Lavoratori domestici: il bonus famiglia si chiede nei Caf

Assindatcolf: "I datori di lavoro non possono accettare domande"

Roma – 10 febbraio 2009 – Colf, badanti e baby sitter che vogliono il bonus famiglia non devono chiederlo ai datori di lavoro. La domanda va presentata all’ agenzia delle Entrate, anche facendosi aiutare dai centri di assistenza fiscale.

A ribadirlo è l’Assindatcolf, associazione dei datori di lavoro domestico, secondo la quale in questi giorni molti collaboratori domestici stanno chiedendo  il bonus alle famiglie presso le quali lavorano.

Il datore di lavoro domestico, ricorda l’associazione, non è però un sostituto d’imposta e quindi non può accettare la domanda. I lavoratori interessati al bonus si debbono quindi rivolgere agli intermediari abilitati (quali, per esempio, i Caf) oppure possono inoltrare telematicamente la richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2009.

Proprio perché  il datore di lavoro domestico non è un sostituto d’imposta non ha neanche l’obbligo di rilasciare il Cud. L’articolo 32 del Contratto collettivo nazionale di lavoro prevede però che rilasci, a richiesta del lavoratore,  ”una dichiarazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno" di riferimento.

L’Assindatcolf consiglia di rilasciare entro la fine di marzo questa certificazione, che potrà essere utile a tutti i lavoratori domestici per i propri adempimenti fiscali e a quelli extra-comunitari anche per ottenere il rinnovo del permesso o il rilascio della carta di soggiorno.

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