Con il Jobs Act sale il limite annuale dei compensi per le prestazioni si lavoro accessorio. E supera il reddito minimo necessario per vivere regolarmente in Italia
Roma – 29 giugno 2015 – Sale il limite dei compensi per “lavoro accessorio”, con conseguenze importanti anche per i lavoratori stranieri.
La novità è contenuta nel Jobs Act, la riforma del lavoro, e in particolare in tre articoli del decreto legislativo pubblicato il 24 giugno che riordina le forma contrattuali (vedi sotto). “Per prestazioni di lavoro accessorio – spiega – si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile”. Finora quel limite superava di poco i 5 mila euro.
Ci sono altri paletti. Innanzitutto, le prestazioni non possono superare i 2.000 euro per singolo datore di lavoro quanto questo è un’impresa o un professionista; chi già percepisce assegni di disoccupazione, di maternità o altre prestazioni dall’Inps non può fare lavoro accessorio per più di 3.000 euro l’anno; in agricoltura possono essere impiegati così, per attività stagionali, solo studenti e pensionati.
Altra particolarità del lavoro accessorio è che il lavoratore non viene pagato i contanti, ma con buoni orari (o voucher) da 10 euro l’uno che il datore ha precedentemente acquistato. In quei 10 euro sono compresi anche i contributi previdenziali che verranno versati all’Inps e l’assicurazione contro gli infortuni che andrà all’Inail.
Il decreto parla anche di lavoratori stranieri. Prevede infatti che “i compensi percepiti” con il lavoro accessorio “sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno”.
Era così anche prima, ma ora che l’importo massimo è salito a 7 mila euro sarà teoricamente possibile rinnovare il permesso di soggiorno anche solo grazie al lavoro accessorio. Quel limite è infatti comunque superiore ai 5.830 euro di reddito annui richiesti per continuare a vivere regolarmente in Italia.
Un fronte controverso sarà quello del lavoro domestico. Quanti privati, anziché assumere colf, badanti e babysitter con tutti i crismi del contratto collettivo (ferie, malattie, tredicesima, tfr ecc.), preferiranno ricorrere ai "meno impegnativi" buoni del lavoro accessorio?
Stranieriinitalia.it
DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095) (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2015 – Suppl. Ordinario n. 34)
Art. 48
Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalita' dei
committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno
civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai
e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000
euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le
attivita' lavorative possono essere svolte a favore di ciascun
singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro,
rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi' rese,
in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite
complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai
sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del
salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla
contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del
salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti
dalle prestazioni di lavoro accessorio.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito
delle attivita' agricole di carattere stagionale effettuate da
pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di eta' se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto
scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli
impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita';
b) alle attivita' agricole svolte a favore di soggetti di cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da
soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei
lavoratori agricoli.
4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un
committente pubblico e' consentito nel rispetto dei vincoli previsti
dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di
personale e, ove previsto, dal patto di stabilita' interno.
5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di cui
all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del
reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di
soggiorno.
6. E' vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio
nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte
salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
Art. 49
Disciplina del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti
imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso
modalita' telematiche uno o piu' carnet di buoni orari, numerati
progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il
cui valore nominale e' fissato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni
rilevate per le diverse attivita' lavorative e delle risultanze
istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non
imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso
le rivendite autorizzate.
2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e
fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore
nominale del buono orario e' fissato in 10 euro e nel settore
agricolo e' pari all'importo della retribuzione oraria delle
prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto
collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.
3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a
prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima
dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione
territoriale del lavoro competente, attraverso modalita' telematiche,
ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice
fiscale del lavoratore, indicando, altresi', il luogo della
prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai
trenta giorni successivi.
4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio
compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente
all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della
prestazione di lavoro accessorio. Il compenso e' esente da qualsiasi
imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o
inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario
provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i
buoni, effettuando altresi' il versamento per suo conto dei
contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in
misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per
cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo
autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso
spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi
previdenziali puo' essere rideterminata con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle
aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata
dell'INPS.
6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni
sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di
disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di
ammortizzatori sociali per i quali e' prevista una contribuzione
figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche
amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con decreto, puo' stabilire specifiche condizioni, modalita' e
importi dei buoni orari.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con
decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le
modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle
relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del
decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati
nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma
1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n.
276 del 2003.
8. Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina
per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio gia'
richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 50
Coordinamento informativo a fini previdenziali
1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa,
l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle
relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle
attivita' di lavoro accessorio disciplinate dal presente decreto,
anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle
disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo 49, l'INPS e
l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
«Lavoro accessorio»: retribución de hasta 7mil euros al año, suficiente para el permiso de residencia (Migreat.it)
Occasional job, kita hanggang 7,000 euros – sapat na halaga para sa permit to stay (Akoaypilipino.eu)
意大利临时工最高年收入新政出台 (Migreat.it)
Контракт для підсобної роботи дозволить продовження дозволу на проживання (Gazetaukrainska.com)
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