Emendamento dei radicali al Senato. Ripescherebbe gli esclusi dai decreti flussi Roma – 22 giugno 2010 – Tra i duemilacinquecento emendamenti alla manovra economica presentati in Senato, c’è n’è anche uno dei radicali che prevede una nuova regolarizzazione.
Se approvato, darebbe il permesso di soggiorno ai lavoratori per i quali è stata presentata una domanda di assunzione con i flussi 2007, poi bocciata per mancanza di quote. Una platea di migliaia di persone che, impiegate in settori diversi da quello domestico, non sono riuscite a rientrare nella sanatoria del 2009.
I datori di lavoro potrebbero essere anche diversi da quelli del 2007 e dovrebbero versare un contributo forfetario di cento euro. C’è anche una sorta di meccanismo di silenzio assenso: se lo Sportello Unico per l’Immigrazione non convoca le parti entro centoventi giorni dalla domanda, il cittadino straniero può chiedere direttamente il permesso di soggiorno.
Qualche giorno fa la radicale Emma Bonino ha definito la regolarizzazione una “questione di legalità, che potrebbe produrre degli introiti”. Ora la proposta è nera su bianco, non rimane che attendere per capire se e come farà strada.
Elvio Pasca
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Ecco il testo completo dell’emendamento presentato dai radicali:
EMENDAMENTO A.S. n. 2228
Dopo l’articolo 18 aggiungere il seguente
Art 18-bis
(Dichiarazione di emersione
di lavoro irregolare e conseguente aumento del gettito fiscale)
1. Chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che abbiano presentato le domande di nullaosta al lavoro valide ed ammissibili a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell’articolo 1 dello stesso decreto, può denunciare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del governo competente, mediante presentazione di una dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
2. La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro;
b) una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
c) l’indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
d) l’indicazione della categoria e qualifica degli stessi;
e) l’indicazione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente con ciascuno di essi;
f) l’indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
g) l’indicazione delle generalità del datore di lavoro presso il quale il lavoratore era alle dipendenze al momento della domanda di nulla osta, presentata ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, nel caso in cui nel periodo di tempo intercorso fra la data della domanda di nulla osta e il momento della presentazione della dichiarazione di emersione il lavoratore non sia più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.
3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfetario a favore della prefettura-ufficio territoriale del governo, di euro 100 come partecipazione alle spese di istruzione della pratica;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d’opera, nei termini di cui al comma 4 del presente articolo, il contratto di soggiorno previsto dall’articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del governo competente verifica l’ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione stessa e la questura competente per territorio accerta se sussistono motivi ostativi all’eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura – ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui essa è riferita.
5. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, di cui al comma 4, la prefettura-ufficio territoriale del governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dall’articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell’organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l’archiviazione del relativo procedimento.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d’opera extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all’espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
7. Qualora, pur in assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, non pervenga alle parti, nei termini previsti e comunque entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, l’invito a presentarsi di cui al comma 5, il lavoratore può presentarsi presso la prefettura-ufficio territoriale del governo, per chiedere il rilascio immediato del permesso di soggiorno.
8. I soggetti di cui al comma 1, che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, e i lavoratori stranieri di cui al medesimo comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all’occupazione dei lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno indicati nella dichiarazione di emersione compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 14 e 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94, fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.
9. Dall’applicazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
10. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo, è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’interno che lo destina interamente alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, compresi quelli relativi all’assunzione di personale destinato alle prefetture per l’espletamento delle attività previste dalla presente legge.