Saranno gestiti dal Ministero dell’Interno e ospiteranno i minori in attesa che siano inseriti nelle strutture di seconda accoglienza dei Comuni. ”Assicurare condizioni di vita adeguate”. Pubblicato il decreto che li istituisce
Roma – 9 settembre 2016 – Sono quasi 14 mila i minori non accompagnati arrivati nei primi sette mesi di quest’anno sulle coste italiane, più di quelli sbarcati in tutto il 2015. Un boom che ha ulteriormente messo in crisi la capacità dell’Italia di accoglierli.
Bambini e adolescenti che hanno affrontato senza genitori un viaggio mortale, parcheggiati negli hotspot o in altre strutture di primissime accoglienza nei Comuni di sbarco, aspettano che si liberino posti nei centri per minori che si trovano nel resto d’Italia e che sono spesso saturi. Tanti scappano, per raggiungere altre mete in Europa, dove magari li attendono altri parenti, ma rischiando di finire nei tanti circuiti dello sfruttamento.
Secondo il rapporto Oxfam “Grandi speranze alla deriva”, diffuso ieri, ogni giorno “spariscono” in Italia 28 minori soli stranieri, “ragazzi che diventano così invisibili, uscendo dai radar della legge, e diventando conseguentemente ancor più vulnerabili a fenomeni di violenza e sfruttamento”. “Nonostante l’impegno della società civile e di molti comuni e regioni, il sistema di accoglienza italiano appare ancora inadeguato a tutelare i bambini non accompagnati e i loro diritti”.
Ora il ministero dell’Interno sta istituendo in tutta Italia nuovi centri governativi di prima accoglienza. Come prevede il nuovo Dl Enti Locali, queste strutture serviranno in caso “di arrivi consistenti e ravvicinati, qualora l’accoglienza non possa essere assicurata dai Comuni”, e saranno “esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di 50 posti”.
Ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Interno che disciplina caratteristiche e funzionamento dei nuovi centri. Dice che dovranno essere “ubicati in luoghi facilmente raggiungibili e comunque tali da garantire l’accesso ai servizi e alla vita sociale del Territorio”, garantire “la permanenza continuativa del minore straniero non accompagnato nell’arco delle 24 ore, per un periodo non superiore a sessanta giorni”, e “l’ospitalità di 50 minori in almeno due sedi”, ciascuna delle quali potrà accoglierne massimo 30.
Non ci si potrà limitare a farli dormire e mangiare. Tra i servizi offerti, ci saranno infatti mediazione linguistica e culturale, corsi di italiano, un’ organizzazione del tempo libero adeguata “alle esigenze della minore età”, assistenza sanitaria e psicologica e informazione e supporto legale. I centri avranno regole per ”assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età e al benessere e allo sviluppo del minore straniero non accompagnato” anche per quanto riguarda, ad esempio, le uscite giornaliere.
L’accesso ai centri sarà libero per parlamentari italiani ed europei, sindaci dei comuni nei quali sorgono, rappresentanti di OIM, UNHCR, EASO e Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Altri soggetti istituzionali, enti di tutela e giornalisti andranno autorizzati dal Ministero dell’interno.
Stranieriinitalia.it
Ecco il testo del decreto
MINISTERO DELL’INTERNO. DECRETO 1 settembre 2016. Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati. (GU n.210 del 8-9-2016)
IL MINISTRO DELL’INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 «Attuazione
della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale, nonche’ della Direttiva
2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di protezione internazionale»;
Visto l’art. 18, comma 1, del citato decreto legislativo nella
parte in cui dispone che, nell’applicazione delle misure di
accoglienza previste per i minori stranieri non accompagnati, assume
carattere di priorita’ il superiore interesse del minore in modo da
assicurare condizioni di vita adeguate alla minore eta’, con riguardo
alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del
minore, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 della Convenzione
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla
legge 27 maggio 1991, n. 176;
Visto l’art. 19 del citato decreto legislativo nella parte in cui
dispone che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze per i profili finanziari, sono
fissate le modalita’ di accoglienza, gli standard strutturali in
coerenza con la normativa regionale ed i servizi da erogare nelle
strutture governative di prima accoglienza per minori stranieri non
accompagnati, istituite con decreto del Ministro dell’interno,
sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 «Diritto del minore ad una
famiglia» e successive modifiche;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 – Regolamento
concernente «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per
l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo
residenziale e semi residenziale, a norma dell’art. 11 della legge 8
novembre 2000, n. 328 «e, in particolare, le disposizioni contenute
nel Capo II;
Visto l’art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale
dello Stato» (legge di stabilita’ 2015);
Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112 «Istituzione dell’Autorita’
garante per l’infanzia e l’adolescenza»;
Vista l’Intesa sancita nella seduta del 10 luglio 2014 della
Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 20
agosto 1997, n. 281, sul Piano nazionale per fronteggiare il flusso
straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori
stranieri non accompagnati;
Ritenuto di dover fissare le modalita’ di accoglienza, gli standard
strutturali ed i servizi da erogare nelle strutture governative di
prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati;
Vista la delibera dell’Autorita’ nazionale anticorruzione n. 32 del
20 gennaio 2016 recante «Determinazione – Linee guida per
l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative
sociale»;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1
Finalita’ e ambito di applicazione
1. Il presente decreto fissa, per le strutture governative di prima
accoglienza di cui all’art. 19 comma 1 del decreto legislativo n.
142/2015, le modalita’ di accoglienza, gli standard strutturali, in
coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo
da assicurare un’accoglienza adeguata alla minore eta’, nel rispetto
dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all’art. 18
del medesimo decreto legislativo.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per minore straniero non accompagnato: il cittadino di Stati
non appartenenti all’Unione europea e l’apolide di eta’ inferiore
agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio
nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;
b) centro o struttura governativa di prima accoglienza: struttura
destinata, per le esigenze di soccorso e di protezione immediata,
all’ospitalita’ di minori stranieri non accompagnati, istituita ai
sensi dell’art. 19 comma 1 del decreto legislativo n. 142/2015;
c) sede del centro o della struttura governativa: luogo
autorizzato o accreditato, destinato all’accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati, in cui e’ articolato il centro o la
struttura governativa;
d) decreto legislativo: il decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142 «Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche’
della Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale».
Art. 3
Requisiti strutturali dei centri
1. I centri, autorizzati ai sensi della normativa nazionale e
regionale, sono ubicati in luoghi facilmente raggiungibili e comunque
tali da garantire l’accesso ai servizi e alla vita sociale del
territorio.
2. Ogni centro assicura la permanenza continuativa del minore
straniero non accompagnato nell’arco delle 24 ore, per un periodo non
superiore a sessanta giorni.
3. Ogni centro, nel rispetto della normativa regionale, garantisce
l’ospitalita’ di 50 minori in almeno due sedi alla stessa destinate
in via esclusiva. Ciascuna sede puo’ accogliere fino ad un massimo di
30 minori.
4. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero
dell’interno tramite procedura ad evidenza pubblica, in accordo con
gli enti locali nei cui territori sono situate le sedi di ciascuna
struttura.
Art. 4
Servizi
1. Nel centro sono assicurati in modo omogeneo, in tutte le sedi in
cui e’ articolato, i servizi previsti dall’art. 19 del decreto
legislativo tra cui, in particolare:
a) gestione amministrativa concernente la registrazione degli
ospiti, al momento dell’ingresso e dell’uscita definitiva dal centro,
nonche’ la registrazione delle uscite giornaliere del minore
straniero non accompagnato dal centro. Fatti salvi gli adempimenti
previsti dalle leggi nazionali e regionali, l’ingresso del minore
straniero non accompagnato nel centro e’ immediatamente registrato e
comunicato all’amministrazione dell’interno;
b) mensa, che tiene conto anche dei diversi regimi alimentari e
di eventuali prescrizioni mediche, e la fornitura dei beni necessari
per la cura della persona e la permanenza nel centro;
c) mediazione linguistica e culturale, che consenta anche
l’esercizio del diritto all’ascolto;
d) orientamento all’apprendimento della lingua italiana;
e) organizzazione del tempo libero, adeguato alle esigenze della
minore eta’, comprese quelle ricreative, con la previsione di spazi
dedicati;
f) supporto alle autorita’ competenti al fine del completamento
delle procedure volte alla identificazione e all’accertamento
dell’eta’ del minore straniero non accompagnato;
g) supporto alle autorita’ competenti nelle procedure di
affidamento e di nomina dei tutori;
h) informazione sui servizi di cui il minore straniero non
accompagnato puo’ avvalersi e sulle regole di convivenza fissate nel
regolamento;
i) informazione, orientamento e idoneo supporto legale al minore
straniero non accompagnato in materia di tutela dei minori,
immigrazione ed asilo, anche al fine dell’eventuale individuazione
dei familiari;
j) interventi di prima assistenza sanitaria, per l’accertamento
delle condizioni di salute fisica e psichica e un colloquio con uno
psicologo dell’eta’ evolutiva, ove necessario, in presenza di un
mediatore culturale anche al fine di valutare il rischio che il
minore sia vittima di tratta nonche’ delle esigenze particolari di
cui all’art. 17 del decreto legislativo;
k) la tenuta di una scheda individuale nella quale sono riportate
le informazioni sulle prestazioni erogate.
2. Gli inserimenti e le dimissioni dal centro verso le strutture di
seconda accoglienza sono disposti dal Ministero dell’interno, anche
sentito il Servizio centrale SPRAR.
3. In caso di temporanea indisponibilita’ dei centri governativi e
nei progetti della rete SPRAR, l’assistenza e l’accoglienza del
minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorita’ del
Comune in cui il minore si trova, secondo gli indirizzi fissati dal
Tavolo di coordinamento previsto dall’art. 16 del decreto
legislativo.
Art. 5
Regolamento del centro
1. Il centro e’ dotato di un regolamento che, tenuto conto delle
singole specificita’ strutturali e territoriali, fissa le modalita’
di erogazione dei servizi di accoglienza di cui all’art. 4 in modo da
assicurare condizioni di vita adeguate alla minore eta’ e al
benessere e allo sviluppo del minore straniero non accompagnato.
2. In particolare, sono disciplinate:
a) le uscite giornaliere;
b) le modalita’ di compilazione della scheda individuale;
c) la programmazione delle attivita’ destinate agli ospiti;
d) le modalita’ dell’orientamento all’apprendimento della lingua
italiana;
e) la turnazione di ciascuna figura professionale, nonche’ gli
adempimenti necessari a garantire la continuita’ e la regolarita’ dei
servizi, anche tramite periodici incontri del gruppo
multidisciplinare degli operatori;
f) l’erogazione dei pasti.
Art. 6
Direttore e personale addetto al centro
1. All’esito delle procedure pubbliche per l’attivazione del
centro, la gestione dello stesso e’ affidata dall’aggiudicatario ad
un direttore che predispone e regola i servizi erogati ed e’
responsabile della gestione degli stessi, fermi restando gli obblighi
per ciascun operatore derivanti dalla vigente normativa in tema di
minori non accompagnati.
2. Al direttore del centro sono attribuiti i compiti di seguito
indicati:
a) designazione dei responsabili delle singole sedi in cui il
centro e’ articolato, supervisione e coordinamento delle relative
attivita’;
b) elaborazione del regolamento di cui all’art. 5 e dei suoi
aggiornamenti, vigilanza sull’osservanza dello stesso da parte degli
operatori e degli ospiti del centro;
c) comunicazione mensile al Ministero dell’interno in ordine alle
attivita’ svolte e informazione tempestiva, al medesimo Ministero,
sulle criticita’ emergenti;
d) raccordo periodico con i servizi sociali del comune dove e’
ubicata la sede del centro governativo;
e) raccordo con le autorita’ competenti per garantire, nel
superiore interesse del minore, la tempestiva attuazione dei
trasferimenti disposti ai sensi dell’art. 4, comma 2.
3. Il direttore e gli operatori del centro sono dotati di
competenza professionale in relazione alle funzioni da svolgere ed
esperienza nel settore dell’accoglienza dei minori.
4. Nello svolgimento dei propri compiti e nei rapporti con gli
ospiti, i gruppi multidisciplinari degli operatori tengono conto
dell’eta’, del grado di autonomia e della maturita’ dei minori
stranieri non accompagnati accolti.
5. Tutto il personale che opera presso il centro ha l’obbligo di
riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti gli ospiti
anche dopo che gli stessi hanno lasciato il centro.
Art. 7
Accesso ai centri governativi
1. L’accesso ai centri avviene nel rispetto dei diritti
fondamentali del minore e dei principi di cui all’art. 18 del decreto
legislativo.
2. Accedono ai centri i membri del Parlamento nazionale ed europeo,
in ragione del proprio mandato istituzionale, nonche’ l’UNHCR, l’IOM,
l’EASO e l’Autorita’ garante per l’infanzia e l’adolescenza, il
Sindaco o un soggetto da questi delegato in ragione dell’incarico
istituzionale da questi rivestito nell’ente locale, nell’ambito delle
rispettive attribuzioni.
3. Possono, altresi’, essere autorizzati ad accedere ai centri
dalla prefettura competente per territorio, sentito il Dipartimento
per le liberta’ civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno,
nel rispetto delle disposizioni a tutela dei minori:
a) presidenti di provincia, presidenti di giunta o di consiglio
regionale e soggetti che, in ragione dell’incarico isituzionale
rivestito nell’ambito della regione o dell’ente locale nella cui
circoscrizione e’ collocata l’sede, ne abbiano motivato interesse;
b) enti di tutela dei minori con esperienza consolidata;
c) rappresentanti degli organi d’informazione;
d) altri soggetti che ne facciano motivata richiesta.
Art. 8
Disposizione finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 9
Disposizione transitoria e finale
1. In sede di prima applicazione del presente decreto, il bando di
gara individua modalita’ di attestazione dei requisiti strutturali di
cui all’art. 3 comma 3 tali da consentire l’adeguamento delle
strutture di accoglienza gia’ autorizzate ai sensi della normativa
nazionale e regionale in materia di minori.
Roma, 1° settembre 2016
Il Ministro dell’interno
Alfano
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Padoan