Dal pediatra per i figli dei clandestini alla tessera sanitaria per chi attende il primo permesso o la regolarizzazione. Ecco l’accordo tra Stato e Regioni che estende a tutta l’Italia le buone prassi per l'accesso al Ssn. In nome della Costituzione
Roma – 8 gennaio 2013 – Nessuno escluso. In nome dell’articolo 32 della Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
Si muovono in questa direzione le “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera” sulle quali governo, regioni e province autonome hanno raggiunto un accordo il 20 dicembre.
In una sessantina di pagine si fanno corrispondere ai tanti volti dell’immigrazione (adulti, anziani o bambini, lavoratori, studenti o disoccupati, regolari o clandestini, extraue o comunitari…) altrettante regole per l’accesso alle cure. Dicono finalmente con chiarezza chi ha diritto a che cosa, uno strumento utile ai cittadini stranieri quanto agli operatori sanitari.
Un accordo, per una volta, al rialzo. Perché, tecnicamente, non dice nulla di nuovo, basandosi solo su leggi esistenti e su buone prassi già in vigore in diverse Regioni. La novità importante sta nell’averle scelte e messe insieme, in modo che siano applicate uniformemente in tutto il territorio nazionale, soprattutto dove finora erano tutt’altro che scontate.
Ecco allora l’iscrizione obbligatoria dei minori al Servizio sanitario nazionale indipendentemente dalla regolarità del soggiorno, un punto che garantisce anche ai figli dei clandestini di essere seguiti da un pediatra. Oppure l’iscrizione obbligatoria al Ssn anche per chi attende il primo rilascio del permesso di soggiorno o per il lavoratore per cui è stata presentata una domanda di regolarizzazione.
L’accordo sancisce, tra le altre cose, che gli anziani arrivati in Italia con un ricongiungimento familiare possono iscriversi volontariamente al Ssn versando un contributo, e non sono quindi obbligati a stipulare privatamente un’assicurazione sanitaria. Un principio che, tanto per dire, in Lombardia è stato affermato solo dopo la sentenza di un tribunale.
Altri chiarimenti riguardano l’assistenza sanitaria agli immigrati irregolari, ai quali vanno comunque garantite le cure urgenti ed essenziali. Una categoria relativamente vasta, nel quale ora rientrano espressamente anche i trapianti, compreso quello di midollo osseo, per i quali gli stranieri sono equiparati ai cittadini italiani anche se non hanno un permesso di soggiorno.
Si ribadisce anche (e conviene farlo spesso) che “l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione all’Autorità”. Per lo stesso motivo, non serve il permesso di soggiorno per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento fatte negli ospedali da mamme e papà stranieri.
E si fa anche finalmente chiarezza sull’accesso al servizio sanitario da parte dei cittadini comunitari. Assicurando ad esempio cure gratuite anche a quelli che non avrebbero diritto a soggiornare in Italia, non sono assistiti dal Paese d’Origine e dichiarano di essere indigenti. Nessuno escluso, appunto, come vuole la Costituzione.
Elvio Pasca