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Niente denuncia se c’è il cedolino

Anche gli ispettori del lavoro si adeguano alla direttiva del Viminale. Scarica la circolare

ROMA – Gli ispettori del lavoro non devono più denunciare chi occupa lavoratori stranieri che sono in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, ma l’hanno chiesto al massimo 60 giorni dopo la scadenza. È l’orientamento espresso dal Ministero del Lavoro in una circolare che recepisce, anche nell’attività ispettiva, le indicazioni del Viminale sui diritti di chi attende il rinnovo.

Secondo l’ articolo 22 del Testo unico sull’immigrazione, "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri …il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo …è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Il problema nasceva in base all’interpretazione di quei termini di legge. L’articolo 5 del T.U. spiega che il rinnovo dei permessi per lavoro subordinato va chiesto "almeno 90 giorni prima" della scadenza per quelli validi due anni, almeno "60 giorni prima" per quelli validi un anno.

L’articolo 13 prevede però l’espulsione per lo straniero che ha un permesso "scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo", una specificazione che sembra affermare il diritto di chiedere il rinnovo del permesso fino a 60 giorni dopo la scadenza. Questa lettura meno restrittiva riecheggia anche nella direttiva firmata da Amato all’inizio di agosto, che equipara chi attende il rinnovo a chi è titolare di un permesso ancora valido, purchè "la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso".

Ora anche il ministero guidato da Cesare Damiano ha scelto con buon senso di adeguare l’azione dei suoi ispettori a questa lettura e nella circolare invita le direzioni provinciali e regionali ad attenersi "alle indicazioni fornite nella direttiva del Ministero dell’Interno". Gli ispettori non dovranno quindi più rivolgersi all’autorità giudiziaria se sorprendono occupati stranieri che hanno presentato la domanda di rinnovo entro i 60 giorni successivi alla scadenza del permesso, a patto però che la procura territorialmente competente non si dica contraria a questo orientamento.

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Min. del lavoro, lettera ciroclare del 5/12/2006: "Direttiva sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno"

(13 dicembre 2006)

Elvio Pasca

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